Vulcano islandese. Cresce l'allarme
Il Regolamento Europeo prevede che i passeggeri i cui voli siano stati cancellati hanno diritto a misure di assistenza che prevedono la riprotezione su un altro volo il prima possibile o, su loro richiesta, il rimborso. Le misure di assistenza prevedono, inoltre, anche il vitto e l'alloggio se il volo viene rimandato al giorno successivo; un obbligo dal quale molti vettori si sentono esonerati.
Sul punto dei rimborsi l'articolo 8 del Regolamento indica chiaramente che il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietti entro sette giorni, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale o il trasporto alternativo verso la destinazione finale. Nel caso in cui una meta sia servita da più aeroporti e il vettore offra al passeggero un volo per un aeroporto diverso da quello inizialmente previsto, è il vettore - e non l'agenzia di viaggi - che deve sostenere le spese di trasferimento del passeggero da un aeroporto all'altro, oppure verso un'altra destinazione vicina concordata con il viaggiatore stesso.
Attenzione: non è consigliabile riproteggere il cliente senza il consenso della linea aerea, perché in questo caso potrebbe essere estremamente difficile chiedere qualsiasi rimborso delle spese sostenute. - Fonte: TTG Italia sito web (di Stefania Galvan)