Titolo V, risparmi non automatici
In particolare, il "commercio con l'estero" poteva frenare le iniziative nazionali e abilitare le singole Regioni a costose operazioni in ordine sparso; la "tutela e sicurezza del lavoro" rischiava di frammentare una funzione che dovrebbe essere assolutamente omogenea; "i porti e aeroporti civili e le grandi reti di trasporto e navigazione" creavano difficoltà di coordinamento tra i due livelli di governo nella realizzazione di infrastrutture, anche se rientranti nei programmi obiettivo; la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" ha costretto la Corte costituzionale, di fronte a diversi livelli di protezione, a elaborare il concetto di ambiente come valore trasversale, per garantire uno standard di tutela allineato al parametro statale; la "protezione civile", in un paese caratterizzato da frequenti catastrofismi, spesso a causazione naturale ma talora anche dovuti a incuria umana, generava una articolazione eccessiva di interventi pubblici. E altro ancora.
L'eliminazione dell'intero tipo di competenza è certamente utile a risolvere almeno una parte dei problemi riscontrati dopo il 2001. Vanno però considerati alcuni fattori che potrebbero impedirne l'eliminazione integrale. Anzi tutto, molte delle materie cancellate non spariscono del tutto, ma vengono ricollocate nel secondo comma dello stesso art.117, cioè nell'elenco dei settori di attribuzione esclusiva allo Stato, con la dizione però di "norme generali" concernenti, ad esempio, governo del territorio (lett.u), sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro (lett.m), procedimento amministrativo e disciplina del lavoro pubblico (lett.g), attività culturali, turismo e ordinamento sportivo (lett.s). Altre competenze tolte dall'elenco di quelle soppresse riappaiono con altre formule, come "sistema nazionale e coordinamento della protezione civile" (lett. u). In tutti questi casi le Regioni potranno sostenere che persista uno spazio per legislazioni di natura meno generale e più dettagliata, non solo perché competenze già esercitate sono difficili da ritrattare, ma anche perché la normativa statale non potrà sempre saturare tutta la materia da disciplinare. In secondo luogo, ambiti di intervento non riportati dalle competenze concorrenti a quelle esclusive statali rifluiranno automaticamente in quelle "residuali" regionali di cui all'attuale quarto comma dell'art. 117: così ad esempio formazione professionale e credito locale.
In sintesi, il contenzioso costituzionale non è destinato a scomparire, a meno che non contribuisca ad azzerarlo il ruolo mediatorio del Senato riformato. D'altra parte, le ricadute in termini di finanza pubblica degli spostamenti di blocchi di materie vanno calcolate con rigorosi criteri di impatto della normazione. Ad esempio, è dubitabile che il personale regionale adibito alla protezione civile venga d'emblée dedicato ad altre funzioni. Ciò significa che occorre evitare facili ottimismi in ordine al risparmio in termini di spesa corrente: il personale continuerà presumibilmente a restare alle dipendenze delle Regioni, in molti casi su altre funzioni, salvo che non si adottino in nome dell'emergenza provvedimenti di estrema durezza, che privino di sicurezza retroattivamente l'impiego pubblico e consentano la messa in mobilità non necessariamente verso enti pubblici diversi dal titolare del rapporto. Oppure, nel medio periodo ma non certo nel breve, dovrà essere lo Stato ad imporre, esercitando la sua competenza legislativa sul coordinamento della finanza pubblica, progressive riduzioni di organici rapportate a parametri di efficienza. Qualche risparmio potrà, o meglio dovrà, essere realizzato sul versante della spesa in conto capitale, ma su questo terreno occorre guardarsi dal taglio di servizi che incidano sulla tutela degli standard di vita dei cittadini o comportino rischi per la sicurezza, per l'incolumità e per la salvaguardia del territorio.
In ultima analisi, la revisione costituzionale che si prospetta rappresenta una razionalizzazione del regionalismo all'italiana da tempo dovuta, oltre tutto commisurata a problemi evidenziati dall'esperienza applicativa. Sarebbe però un grave errore pensare che essa sia risolutiva di ogni problema dell'assetto Sul piano finanziario solo un'attuazione compiuta e condivisa dell'art.119 può portare con sé sia l'eliminazione di ingiustizie distributive su entrate e spese sia risparmi di qualche consistenza. Sul piano dell'efficienza dell'azione amministrativa e della riduzione del contenzioso, solo una paziente opera di formazione può, nel medio periodo, produrre qualche risultato. - Fonte: Il Sole 24 Ore (di Giuseppe Franco Ferrari)