Tax credit vacanza, gli intermediari chiedono di semplificare l’iter
Il tax credit vacanza è ancora alla ricerca di risposte per essere operativo nella logica dell’impostazione consolidata del mercato e, cosa più importante, nella più rigida struttura dei software di vendita. La previsione di estendere la fruizione del beneficio con l’intervento, in qualità di intermediari dei tour operator (To) e delle agenzie di viaggio (Adv), si scontra con le regole di dialogo realizzato su piattaforma elettronica individuate dall’articolo 176 del decreto Rilancio e dal provvedimento di attuazione del 17 giugno 2020 dell’agenzia delle Entrate.
L’articolo 176 individua il ruolo dei To e delle Adv nel processo di prenotazione e pagamento del soggiorno presso una struttura ricettiva quali intermediari, mentre il provvedimento attuativo non aggiunge nulla sulla questione.
Si ricorda che ai fini fiscali Iva i To sono sempre agenzie di viaggio “organizzatrici” (con applicazione del regime speciale - l’articolo74-ter del Dpr 633/72), mentre le Adv in genere sono solo soggetti intermediari (con applicazione dell’Iva ordinaria). Nella propria attività ordinaria i To vendono pacchetti turistici in cui viene anche inclusa una prestazione alberghiera oppure vendono servizi singoli preacquisiti costituiti da un servizio alberghiero; in entrambi i casi non sono «imprese turistico ricettive» come stabilito dall’articolo 176, comma 1 del Dl 34/20.
I To e le Adv rientrano in gioco con il comma 3 che individua questi soggetti come intermediari facilitatori nell’operazione tra il cliente e la struttura ricettiva. Traducendo giuridicamente e operativamente il principio l’agenzia opera in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza) verso la struttura ricettiva ricevendo per il suo servizio una provvigione. Praticamente una prima lettura della norma ipotizza che il To e/o l’Adv procedono alla prenotazione di una camera d'albergo al cliente che pagherà direttamente in loco ricevendo fattura dall’albergatore per la prestazione di servizio. L’agenzia fattura, per la sua provvigione, all’albergatore.
Se queste sono le premesse, il provvedimento delle Entrate sul punto è piuttosto univoco e stringente nell’affermare che la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale è emesso dal «fornitore» (punto 3.3), intendendo per tale l’impresa turistico ricettiva.
In attesa di una modifica normativa in sede di conversione in legge del Dl 34/20, per semplificare la procedura e rendere il To o l’Adv facilitatori del processo si potrebbe interpretare che l’operazione potrebbe essere realizzata con emissione della fattura direttamente dal To e/o dall’Adv in nome e per conto dell’albergo, mantenendo inalterato il contenuto della fattura e accordandosi con l’albergatore per consentire a quest'ultimo di effettuare le relative verifiche e conferme del credito sulla piattaforma.
Fonte = IL SOLE 24 ORE 27/06/20