Tax credit per le agenzie di viaggio, pronte le regole
04 Gennaio 2022
A poche ore dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge sul Pnrr di fine anno, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il collega dell'Economia, Daniele Franco, hanno definito le regole di accesso al credito d'imposta per agenzie di viaggio e tour operator che avviano processi di digitalizzazione dei servizi turistici. Un passaggio importante per definire soprattutto la partenza della corsa al bonus. Domande che dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma on line del ministero del Turismo e seguendo le modalità che saranno fissate entro 60 giorni dall'emenazione di questo nuovo decreto. E di vera corsa si tratta, visto che per l'attribuzione del credito d'imposta scatterà il cosiddetto "rubinetto": gli incentivi, secondo l'articolo 8 del decreto, saranno distribuiti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto dei requisiti e dei limiti di spesa. Terminate le risorse l'erogazione si bloccherà automaticamente, pur restando in attesa di nuovi finanziamenti statali, comunitari o regionali che siano. A disposizione ci sono 98 milioni complessivi per i prossimi 4 anni di cui il 40%, è destinato alle imprese del Sud, nel rispetto della regola fissata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sul sostegno al Mezzogiorno. Il tax credit, inoltre, dovrà rispettare anche i limiti imposti dal piano temporaneo di aiuti e il regolamento europeo sul "de minimis". Non sarà cumulabile con altre agevolazioni, sovvenzioni e aiuti pubbliche non può superare il costo sostenuto per gli interventi. Come altri crediti d'imposta può, però, essere ceduto a terzi, banche e intermediari finanziari inclusi, sulla piattaforma gestista dall'agenzia delle Entrate. Il suo utilizzo è in compensazione e non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires o del valore della produzione ai fini Irap. Il credito d'imposta è riconosciuto a tour operator e agenzie di viaggio, nella misura del 50% delle spese sostenute, che realizzano in Italia interventi di digitalizzazione dei servizi attraverso acquisti, anche in leasing, di attrezzature informatiche, infrastrutture server, connettività e sicurezza, dispositivi per pagamenti elettronici o ancora servizi per la gestione di piattaforme informatiche di prenotazione da parte dei clienti o servizi necessari per collegarsi all'hub digitale del turismo. La domanda può essere presentata per un solo progetto di digitalizzazione dei servizi che comunque andrà obbligatoriamente concluso entro 12 mesi dall'ammissione all'agevolazione. Attenzione, poi, alle regole di rendicontazione delle spese sostenute, nessuna esclusa, e al fatto che la data di ultimazione del progetto dovrà coincidere con quella dell'ultima fattura emessa. Al ministero del Turismo spetterà l'onere dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Fonte = IL SOLE 24 ORE 04/01/22
Fonte = IL SOLE 24 ORE 04/01/22