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Tax credit digitalizzazione, stop all'invio di domande

Tax credit digitalizzazione, stop all'invio di domande

Stop alla presentazione delle domande per il tax credit digitalizzazione strutture ricettive (comprese agenzie di viaggio e tour operator). 

Dal 25 luglio al 24 settembre 2015 il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo verifi cherà i dati soggettivi, oggettivi e formali delle domande pervenute. A partire dal 25 settembre sul sito del ministero sarà pubblicato l'elenco delle domande ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Queste le istruzioni contenute nella guida «Tax credit digitalizzazione strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator». Le istruzioni sottolineano come sia possibile rettificare l'istanza o l'attestazione già inviate a seguito del click day . In tal caso il legale rappresentante dell'impresa turistica con il proprio codice di accesso dovrà richiedere l'apertura di un nuovo procedimento, ricompilare l'istanza e procedere al nuovo invio, previo annullamento dei documenti già caricati o già inviati. Lo stato, poi, metterà a disposizione 15 mln di euro per ciascuno dei periodi di imposta dal 2015 al 2019. Una quota non superiore al 10% delle risorse sarà, poi, riservata alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Mef del 28 dicembre 2012. Il credito d'imposta riconosciuto potrà essere utilizzato solo per compensazione tramite presentazione del modello F24 da inoltrare tramite i servizi telematici all'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta riconosciuto cadrà in prescrizione dopo 10 anni. 

L'importo massimo delle spese eleggibili all'interno dei tre anni 2014, 2015 e 2016 sarà di 41.666 euro. Il 30% di tale somma costituirà il credito d'imposta riconoscibile per un importo massimo di 12.500 euro e potrà essere utilizzato ripartendolo in tre anni in quote annuali di pari importo. Possono essere dedotte dalle imprese turistiche spese per l'acquisto di siti e portali web, per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita online di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale. Non rientrano tra quelle eleggibili per l'accesso al credito d'imposta le spese relative al pagamento di fatture di commissione per la vendita di disponibilità alberghiere. Di C.DeS. - Fonte: Italia Oggi