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Studi di settore con motivazione

Studi di settore con motivazione

Il caso riguarda una società alla quale l amministrazione aveva notificato un accertamento del maggior reddito d impresa basato sugli studi di settore. L atto non conteneva, però, l indicazione dei parametri utilizzati né i motivi della richiesta. Per la Ctp e la Ctr, con decisione confermata ora in Cassazione, lo scostamento dagli standard è insufficiente a sorreggere la pretesa tributaria.

Sul punto il collegio di legittimità ha infatti ricordato che l accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplice, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell accertamento, con il contribuente.

Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che, in udienza, ha chiesto al collegio di legittimità di accogliere il ricorso dell Agenzia delle entrate e di ripristinare, quindi, l atto impositivo. - Fonte: ItaliaOggi (di Debora Alberici)