Start-up innovative nel turismo
In deroga alle disposizioni normative attuali le startup innovative possono essere costituite anche sotto forma giuridica della società a responsabilità limitata semplificata. Vengono così aggiunti nuovi requisiti per la qualifica delle start-up turistiche rispetto a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Queste le novità contenute nell'articolo 11-bis (rubricato startup turismo) del decreto «Art bonus» (dl n. 83/2014) oramai diventato legge (si veda ItaliaOggi di ieri).
Vengono considerate start-up innovative le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio.
L'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico, l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
Qualora le start-up vengano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età (all'atto della costituzione), sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro, dei diritti erariali e delle tasse di concessione governativa. Al 28 luglio sono 2.392 le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese. Almeno questo è quanto emerge dalla lettura effettuata da InfoCamere e aggiornata al 28 luglio 2014, dei dati della sezione speciale del registro delle imprese. - Fonte: Italia Oggi (di Cinzia De Stefanis)