Rompicapo Isa, ma è solo uno strumento di compliance
Mancano poco più di dieci giorni al 30 settembre, data limite per il versamento delle imposte relative all’anno 2018, deadline spostata in avanti a seguito dell’introduzione dei nuovi Isa, che da quest’anno sostituiscono gli studi di settore e i parametri, che sono già un rompicapo per circa 4 milioni di contribuenti.
Infatti, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale si stanno rivelando l’ennesimo strumento che tutto è tranne che affidabile. La confusione è grande, le modifiche sono continue con le ultime circolari esplicative 17/e del 2 agosto 2019 e 20/e del 9 settembre 2019.
Gli Isa dovrebbero, attraverso una sintesi delle informazioni contabili ed extracontabili fornite dal contribuente, esprimere con un voto da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale dell’azienda per poi far sì che acceda una serie graduale di benefici premiali.
I premi per i contribuenti “virtuosi” in base all’indice di affidabilità fiscale sono
a) Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti Iva fino a 50mila euro all’anno. Il riferimento è all’Iva maturata sulla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2019.b) Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti Iva infrannuali fino a 50mila euro all’anno. Il riferimento è ai crediti maturati nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, come emergenti dai modelli TR;
c) Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per crediti fino a 20.000 euro maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e Irap per il periodo di imposta 2018.
Quindi riepilogando il premio, qualora l’azienda abbia un punteggio superiore a 8 è usufruibile a condizione che:
- La presentazione della dichiarazione avvenga entro i termini ordinari;
- Che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli Isa siano corretti e completi e veritieri. Infatti, se il raggiungimento di un voto alto è effetto di una dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio.
Ma attenzione, l’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora il risultato dell’Isa cambi, l’eventuale utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità, comporterà l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30%), oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.
Un dato importante va, però, sottolineato: l’indice sintetico di affidabilità fiscale non è uno strumento di accertamento, quale era ad esempio lo studio di settore. Dobbiamo considerare l’Isa per quello che è: uno strumento di compliance.
Fonte = L’AGENZIA DI VIAGGI 19/09/19