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Rompicapo Isa, ma è solo uno strumento di compliance

Rompicapo Isa, ma è solo uno strumento di compliance

19 Settembre 2019

Mancano poco più di dieci giorni al 30 settembre, data limite per il versamento delle imposte relative all’anno 2018, deadline spostata in avanti a seguito dell’introduzione dei nuovi Isa, che da quest’anno sostituiscono gli studi di settore e i parametri, che sono già un rompicapo per circa 4 milioni di contribuenti.

Infatti, i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale si stanno rivelando l’ennesimo strumento che tutto è tranne che affidabile. La confusione è grande, le modifiche sono continue con le ultime circolari esplicative 17/e del 2 agosto 2019 e 20/e del 9 settembre 2019.

Gli Isa dovrebbero, attraverso una sintesi delle informazioni contabili ed extracontabili fornite dal contribuente, esprimere con un voto da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale dell’azienda per poi far sì che acceda una serie graduale di benefici premiali.

I premi per i contribuenti “virtuosi” in base all’indice di affidabilità fiscale sono

a) Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti Iva fino a 50mila euro all’anno. Il riferimento è all’Iva maturata sulla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2019.

b) Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per i crediti Iva infrannuali fino a 50mila euro all’anno. Il riferimento è ai crediti maturati nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, come emergenti dai modelli TR;

c) Compensazione con modello F24, in assenza di visto di conformità, per crediti fino a 20.000 euro maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e Irap per il periodo di imposta 2018.

 

Quindi riepilogando il premio, qualora l’azienda abbia un punteggio superiore a 8 è usufruibile a condizione che:

  1. La presentazione della dichiarazione avvenga entro i termini ordinari;
  1. Che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli Isa siano corretti e completi e veritieri. Infatti, se il raggiungimento di un voto alto è effetto di una dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio.

Ma attenzione, l’Agenzia delle Entrate precisa che, qualora il risultato dell’Isa cambi, l’eventuale utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000 euro senza l’apposizione del visto di conformità, comporterà l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30%), oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.

Un dato importante va, però, sottolineato: l’indice sintetico di affidabilità fiscale non è uno strumento di accertamento, quale era ad esempio lo studio di settore. Dobbiamo considerare l’Isa per quello che è: uno strumento di compliance.

 

Fonte = L’AGENZIA DI VIAGGI 19/09/19