Recesso e restituzione se la meta diventa a rischio
A rafforzare la validità di questa eccezione è intervenuta di recente anche la giurisprudenza (in particolare, sentenze del giudice di pace di Bergamo, il 9 giugno 2014 e del giudice di pace di Catania, n. 1708/2014), decidendo che la sopravvenuta irrealizzabilità del viaggio a causa di eventi non imputabili al consumatore stesso determina l'estinzione del contratto, con obbligo del tour operator di restituire tutte le somme percepite, senza l'applicazione di penali. Il verificarsi di situazioni particolari (come terremoti, incendi o disordini socio-politici) tali da compromettere la finalità turistica del contratto di viaggio è quindi riconosciuta come una causa di estinzione del contratto stesso, con conseguente estinzione dei relativi rapporti di dare ed avere tra le parti.
In questi termini, se il recesso del consumatore è pienamente giustificato, altrettanto compiuto è l'obbligo dell'operatore turistico di restituire interamente quanto pagato dal cliente, senza possibilità di trattenere somme a titolo di penale o di "quota fissa" per l'espletamento delle pratiche. - Fonte: Il Sole 24 Ore (di M.D.R.)