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Quando il passeggero rimane «a terra»

Quando il passeggero rimane «a terra»

Le ipotesi di mancato imbarco possono sostanzialmente derivare da una mera cancellazione del volo, oppure da un vero e proprio rifiuto della compagnia di consentire l'imbarco del passeggero (il «negato imbarco»). In effetti, secondo le norme citate, le compagnie aeree possono impedire l'imbarco ai passeggeri, sebbene questi si siano regolarmente e tempestivamente presentati ai desk per la partenza, ma ciò può avvenire solo in presenza di «ragionevoli motivi», quali, ad esempio, motivi di salute del passeggero stesso, di sicurezza o documenti di viaggio inadeguati, oppure in ipotesi di sovra-prenotazione, cioè di overbooking.

In quest'ultimo caso, la stessa compagnia dovrà, però, versare immediatamente una compensazione pecuniaria per ogni passeggero lasciato a terra, compensazione che varia tra i 250 e i 600 euro in base alla lunghezza del volo e alla sua destinazione. Agli stessi passeggeri, poi, dovrà essere prestata un'adeguata assistenza a terra, comprensiva di pasti, bevande e sistemazione in albergo, in attesa di una loro eventuale "riprotezione" con imbarco sul volo successivo (articoli 7, 8 e 9 del Regolamento europeo).

Se si viene riprotetti si mantiene comunque il diritto alla compensazione economica, ma gli importi possono essere diminuiti del 50% laddove il nuovo volo dovesse arrivare a destinazione non più tardi di quattro ore dopo l'orario originario.

Sull'imbarco è intervenuta nel 2012 anche la Corte di giustizia europea chiarendo che l'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri deve ritenersi operante anche in situazioni diverse dall'overbooking, come ad esempio nei casi in cui la riassegnazione dei posti sia dovuta a necessità organizzative delle compagnie, oppure a ritardi o cancellazioni di voli precedenti, in qualche modo connessi, per orario o per tratta, ai voli prenotati.

A differenza di quanto accade con il negato imbarco, in caso di cancellazione si ha che l'aereo non decolla, per motivi tecnici o per cause esterne, come scioperi o condizioni metereologiche avverse. In queste circostanze si ha certamente diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata, oppure alla riprotezione sul primo volo utile per il proseguimento del viaggio, con l'adeguata assistenza a terra, ma si può aver diritto anche a una compensazione pecuniaria (fino a 600 euro), purché il volo non sia stato cancellato per cause imprevedibili o di forza maggiore, come scioperi, allarmi per la sicurezza o condizioni meteo.

Al di fuori di tutte le ipotesi sopra considerate, i passeggeri conseguono il diritto a ricevere un'adeguata assistenza a terra anche in caso di ritardo prolungato del volo (di oltre due ore se la tratta è inferiore a 1.500 chilometri, oppure oltre tre ore per voli di distanza superiore), potendo anche conseguire il diritto a un equo indennizzo (fino a 600 euro) quando si superano le tre ore di attesa e sempre che, ovviamente, lo stesso ritardo non sia dovuto a circostanze del tutto eccezionali che sfuggono all'effettivo controllo del vettore. - Fonte: Il Sole 24 Ore (di M.D.R.)