Privacy e turismo, l’Ue fa chiarezza sul trattamento dei dati personali
Dopo la recente sentenza della corte di Giustizia europea del 16 luglio scorso che ha invalidato l’accordo Privacy Shield (Scudo per la Privacy) che permetteva il trasferimento di dati personali di cittadini europei nei server americani e il loro utilizzo nelle piattaforme Usa, è tornato alla ribalta il tema della privacy e dei trattamenti di dati personali nel turismo organizzato, che peraltro sono stati già oggetto di alcune importanti risoluzioni da parte dei garanti Ue.
Le nuove regole del gioco in questa materia, infatti, toccano molto da vicino la filiera del turismo organizzato, soprattutto perché in presenza di un viaggio o di un soggiorno entrano in scena almeno tre se non quattro soggetti distinti che entrano in possesso di dati personali della clientela.
Ebbene, nel più classico dei casi di filiera corta, in presenza cioè di un pacchetto di viaggio+soggiorno, l’agenzia di viaggi comunica i dati personali del viaggiatore alla compagnia aerea e contestualmente invia gli stessi dati alla struttura alberghiera dove quel cliente alloggerà. In questo caso i garanti europei hanno già chiarito che secondo la direttiva Ue i tre soggetti sono autonomi titolari di dati che elaborano li elaborano per i propri scopi e non vi è alcuna contitolarità.
Se però l’adv, la compagnia aerea e il vettore decidono di costituire insieme una piattaforma internet allo scopo comune di fornire offerte di viaggio a pacchetto, è loro obbligo concordare le modalità di funzionamento del sistema, e tra queste vi è la scelta su quali dati saranno conservati, come verranno assegnate e confermate le prenotazioni e chi può avere accesso alle informazioni memorizzate.
E se, come quasi sempre accade in partnership operative, i tre soggetti decidono di condividere i dati dei loro clienti al fine di effettuare azioni di marketing congiunte, devono essere concordate e determinate congiuntamente finalità e mezzi del trattamento dei dati personali dei rispettivi clienti e saranno, quindi, contitolari a riguardo delle operazioni di trattamento relative alla comune piattaforma di prenotazione basata su Internet e alle azioni di marketing congiunte.
Fermo restando che ognuno di essi manterrebbe comunque la titolarità esclusiva per quanto riguarda altre attività di elaborazione al di fuori della piattaforma comune basata su internet, quali ad esempio promozioni specifiche della compagnia aerea o dell’albergo che esulano dall’offerta congiunta, oggetto della partnership.
Fonte = L'AGENZIA DI VIAGGI 21/09/20