Per negozi e agenzie spesometro 2013 solo oltre 3.600 euro
Per le transazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, l'operazione andrà comunicata solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro (compresa l'Iva), e sempre che il pagamento non sia avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate. Tuttavia, se viene emessa fattura (volontariamente o su richiesta del cliente), in luogo di altro documento fiscale, sorge comunque l'obbligo comunicativo a prescindere dall'importo sebbene, per motivi di semplificazione, anche per il 2013 è previsto che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio possano comunicare le sole operazioni attive per cui viene emessa fattura di importo non inferiore a 3.600 euro (sempre Iva inclusa). Come, infatti, precisato nelle istruzioni di compilazione, per questi soggetti le operazioni documentate da fattura saranno comunicate senza limiti di importo solo a partire dalla comunicazione relativa all'anno 2014.
Più complessa la gestione della comunicazione delle operazioni attive fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale in base agli articoli 7 e successivi del Dpr 633/1972 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono comunque soggette a tutti gli obblighi formali di fatturazione, registrazione e dichiarazione, concorrendo altresì alla determinazione del volume di affari. Infatti, già Assosoftware nel documento del 23 ottobre 2013 - peraltro, condiviso con la stessa agenzia delle Entrate - auspicava una precisazione da parte di quest'ultima per stabilire se queste operazioni debbano o meno essere incluse nello spesometro per l'anno 2013, proprio in ragione delle modifiche normative anzidette. Tuttavia, a oggi, non ci sono aggiornamenti su tale aspetto.
Fermo restando, quindi, che, in assenza di chiarimenti, un comportamento prudenziale potrebbe indurre a propendere per l'inclusione di tali operazioni nell'obbligo di comunicazione (verosimilmente utilizzando il quadro FN nel caso di compilazione analitica e il quadro BL nel caso di compilazione aggregata), appare in ogni caso scusabile il mancato inserimento delle stesse nello spesometro, posto che questo adempimento è, in effetti, stato concepito ab origine come comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Queste operazioni, pur essendo ormai soggette a tutti gli obblighi formali, sono comunque escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto territoriale.
Lo spesometro dovrebbe, pertanto, continuare a riguardare solo le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta e, quindi, imponibili, non imponibili ed esenti, a condizione che non siano già tracciate dall'Amministrazione finanziaria. Resterebbero quindi oggettivamente escluse dall'obbligo di comunicazione: importazioni, esportazioni, le operazioni già acquisite nei modelli Intrastat, le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti di operatori black list, quelle che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (articolo 7 del Dpr 605/73), le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. - Fonte: Il Sole 24 Ore (a cura di Giacomo Albano ed Emma Greco)