Maxi piano Ue tra investimenti, aiuti di Stato e coronavirus bond
L' Unione europea sospende il patto di stabilità: ora l’Italia e tutti gli altri Paesi membri hanno la possibilità di sforare i vincoli di bilancio europei (le normali regole, quelle sul debito ad esempio, non saranno applicate in questa fase), con il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che in un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato come «il governo italiano potrà immettere nell’economia tanto denaro quanto necessario».
CORONAVIRUS BOND. Il congelamento del patto di stabilità si aggiunge, oltre che al nuovo piano di acquisti della Banca centrale europea (Bce), anche al pacchetto (da almeno 25 miliardi di euro) annunciato lo scorso 10 marzo che include, tra le altre, misure di sostegno per le Pmi del turismo (settore assistito da Bruxelles anche in merito ai rimpatri).
Un meccanismo di solidarietà, come viene riportato anche da Il Sole 24 Ore, potrebbero essere i coronavirus bond, con von der Leyen che ribadisce «che sono stati presi in considerazione». In atto, anche «un’iniziativa per gli investimenti. Soldi che vengono dai fondi strutturali inutilizzati, che l’Italia non potrebbe più usare e che invece noi le lasciamo. I fondi potranno essere usati in tutti i settori considerati prioritari: sono 11 miliardi», prosegue il presidente.
In un tweet, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha affermato che «la sospensione del patto di stabilità è una buona notizia. Aiuterà i Paesi europei a far fronte in modo efficace alle conseguenze sanitarie ed economiche del Covid-19, proteggendo famiglie e imprese. Continuiamo a lavorare per un’Europa unita, forte e solidale».
NO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA. Nel frattempo, inoltre, l’Unione comunica le sue indicazioni (come specificato dalla Commissione non è una posizione ufficiale ma riflette le opinioni della direzione generale della Giustizia e dei consumatori) in tema di rimborsi.
Almeno per il momento, dove le circostanze attuali dovute all’emergenza coronavirus sono straordinarie, alcuni diritti come quelli riguardanti la biglietteria aerea previsti dal Regolamento Ce 261 del 2004, in primis la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo a meno di due settimane dalla data di partenza, non possono essere invocati.
GLI AIUTI DI STATO. Infine, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo “per consentire ai membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19”.
Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva, commissario alla concorrenza, ha affermato: «L’impatto economico del coronavirus è forte. Dobbiamo agire rapidamente per riuscire ad affrontarlo, per quanto possibile, e dobbiamo intervenire in modo coordinato. Questo nuovo quadro temporaneo consente ai nostri Paesi di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme per sostenere l’economia in questo momento difficile».
Cinque i tipi di aiuto di Stato previsti:
- sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800mila euro a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
- garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
- prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
- garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Paesi membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Tali aiuti sono considerati diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse con orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
- assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni Paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.