L'Ue riscrive i viaggi Tutti diventano agenti
Varato il testo che amplia la qualifica di 'organizzatore' per i pacchetti L'Europa riscrive il turismo. E lo fa chiamando in causa, in primo luogo, gli operatori che vendono viaggi online.
Le nuove norme passate al vaglio dei vari organi Ue partono dalla tutela del viaggiatore, ma arrivano a incidere sull'attività di gran parte della filiera turistica. Soprattutto, mettono mano alle regole del gioco, in particolare della concorrenza tra agenzie di viaggi fisiche ed ecommerce. Con via libera al testo, infatti, l'Europa interviene in particolare sulle prenotazioni effettuate via internet, che in alcuni casi vengono equiparati a veri e propri pacchetti di viaggio. Con tutti gli obblighi che ne conseguono. Uno stop alle differenze Ora diventeranno tutti agenti di viaggi (con i pro e i contro): adv online, compagnie aeree e chiunque venda online servizi di tipo turistico. Fine delle differenze di trattamento: la Commissione europea ha dato il via libera definitivo alla norma che trasforma in organizzatore di viaggio chiunque venda più servizi (anche attraverso il proprio sito internet). Tutto prende il via dalle nuove definizioni di 'pacchetto di viaggio' e di 'linked travel arrangements': due aspetti che, dopo l'ascesa di internet nel settore del turismo, erano diventati delle 'zone grigie', con garanzie non sempre chiare per il viaggiatore.
Le conseguenze per le aziende Il primo aspetto, quello che probabilmente avrà gli effetti maggiori sul mercato dei viaggi e delle vacanze, è quello che riguarda il 'pacchetto vacanza'. In base alle nuove regole qualunque soggetto che, in fase di prenotazione, proponga più di un servizio diventa automaticamente organizzatore del viaggio. Questo significa che, ad esempio, anche una compagnia aerea che propone, durante il processo di booking sul proprio sito, una sistemazione alberghiera al proprio cliente, deve fornire le medesime garanzie di un pacchetto preassemblato. E diventa quindi responsabile di tutti i servizi acquistati (non solo del volo, come accadeva in passato). Non solo: il soggetto in questione (nel caso dell'esempio la compagnia aerea) deve anche informare il cliente del fatto che quest'ultimo sta acquistando un pacchetto e precisare al cliente quali sono le garanzie di cui beneficia. Altro caso, le prenotazioni che generano un 'linked travel arrangements'.
Il caso si verifiL'intervento Il primo obiettivo è proteggere i viaggiatori ca, ad esempio, quando un cliente, dopo aver acquistato un volo, riceva un'offerta per una sistemazione alberghiera da acquistare cliccando su un link (e quest'ultima sia confermata entro 24 ore). Con questa modalità, il cliente ha la garanzia del rimborso o eventualmente del rimpatrio in caso di fallimento di uno dei player coinvolti nella prenotazione. Questa modalità è da distinguere dalle prenotazioni 'clickthrough', in cui nome, email e dati di pagamento del passeggero vengono trasferiti dal primo sito al secondo. In questo caso, si applicano le garanzie complete, previste per ogni pacchetto turistico. Le novità per l'incoming Frontiere aperte, anche per agenzie di viaggi e tour operator. Le nuove regole dell'Ue, oltre a equiparare agenti di viaggi fisici e online, potrebbero offrire anche nuove occasioni di business per i dettaglianti che si occupano del settore inbound.
Un caso che potrebbe riguardare in particolare proprio l'Italia, dove molti adv stanno cercando di rispondere alle difficoltà dell'outgoing classico rivolgendosi al mondo dell'incoming e dunque ai mercati esteri. Gli effetti Basta differenze di trattamento tra online e offline Secondo le nuove norme, infatti, un'azienda del settore dei viaggi che intenda operare all'intero di diversi mercati, potrà lavorare sulla base di una contrattualistica uniformata, anche per quanto riguarda le informazioni sui contenuti e sulle tutele dei pacchetti di viaggio. Anche perché, secondo quanto annunciato dall'Ue, dovrebbe essere messo a disposizione un modello standard con tutte le informazioni da fornire all'acquirente. Un quadro unificato Più semplici anche le procedure per il riconoscimento delle garanzie a fronte di insolvenza. Con le norme appena approvate dall'Ue, infatti, le autorità di sorveglianza degli Stati membri sono deputate a ricevere tutte le informazioni rilevanti su questo aspetto, mentre in passato un'azienda poteva incontrare problemi nel cercare di far accettare in altri Paesi il proprio schema di protezione in caso di insolvenza. F. Z. - Fonte: TTG Italia
Come cambiano le regole
Chi vende più di un servizio diventa organizzatore
Tutele complete per le vendite click-through
Contratti unificati per chi lavora con l'estero
Garanzie valide in tutti i Paesi dell'Unione La norma Inbound Ecommerce Insolvenza