Lavoro intermittente, le regole e i limiti per le aziende del turismo
In materia di impiego, un tema molto stretto al settore del turismo è quello del lavoro intermittente. Per esigenze di stagionalità il contratto a chiamata, insieme ai contratti a termine, è particolarmente diffuso nelle strutture ricettive. E, a tal proposito per l’industria dei viaggi il legislatore prevede alcune eccezioni, sintetizzate di recente da Il Sole 24 Ore.
L’articolo 13 comma 3 del Dlgs 81/2015 dispone infatti che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipulato, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni. Questo vincolo non viene applicato nel caso delle imprese turistiche, che possono perciò superare i 400 giorni.
Per l’industria dei viaggi vigono però gli stessi obblighi sulla stesura del contratto. Il contratto va stipulato per iscritto, precisando la durata, il luogo e le modalità del preavviso, il trattamento economico e le modalità di pagamento.
Al dipendente assunto con contratto di lavoro intermittente va inoltre corrisposto il normale trattamento economico e normativo, riproporzionato in base alla prestazione eseguita.
Fonte = TTG ITALIA 01/02/19