La riqualificazione della struttura viene aiutata dal credito d'imposta
Il settore del turismo, e più in generale della ricezione, beneficia per il triennio 2014-2016 di un duplice, specifico credito d'imposta, introdotto dal Dl 83/2014. Gli articoli 9 e 10 del Dl 83/2014 disciplinano due distinte disposizioni di favore, analoghe per modalità di funzionamento e distinte per oggetto: il credito d'imposta relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive e il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere.
In questo articolo ci occupiamo del bonus per digitalizzazione, primo per ordine di articoli nel Dl 83/2914 nonché primo per tempistica di attivazione, lasciando all'articolo a seguire il tema del bonus per riqualificazione strutturale. Il credito d'imposta, meglio noto come Tax credit digitalizzazione, è normato dall'articolo 9, Dl 83/2014 ed attuato con Dm 12 febbraio 2015. A completare il quadro disciplinare dell'agevolazione vanno ricordate le Faq ministero Beni culturali e turismo, 30 giugno 2015, e il Provvedimento delle Entrate, 14 ottobre 2015 , che regolamenta le modalità di utilizzo del credito.
Soggetti beneficiari Il credito d'imposta si rivolge quali potenziali beneficiari agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari. In caso di aggregazione il destinatario dell'agevolazione è l'esercizio ricettivo singolo. Sono inoltre possibili beneficiari anche le agenzie di viaggio e tour operator c.d. incoming ossia che si occupano di portare in Italia i turisti dall'estero. La specifica definizione di esercizio ricettivo singolo è fornita dall'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, che comprende alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorno, aree per campeggio e simili ed altri alloggi.
Sono invece esclusi gli agriturismi in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione è svolto nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica. L'individuazione delle spese agevolabili è rimessa all'articolo 4 del regolamento attuativo che elenca: spese per impianti wi-fi a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 megabit/s in download; siti web, sistemi informatici per la vendita diretta di servizi/pernottamenti, spazi e pubblicità, marketing, promozione digitale e formazione del personale dipendente, finalizzata alle attività digitali precedenti.
Il ministero dei Beni culturali ha chiarito che non sono ammissibili le spese per commissioni di vendita pagate da parte delle strutture ricettive alle agenzie di viaggi on line mentre sono agevolabili i costi per inserzioni pubblicitarie i cui contratti prevedono pagamenti in base al sistema pay per click (in proporzione al numero di visite ricevute da potenziali clienti). Il credito d'imposta non prevede un importo minimo ai fini della riconoscibilità ma pone un tetto massimo di spesa sostenuta secondo l'articolo 109 Tuir nel triennio 2014-2016 pari a 41.666 euro con conseguente credito fruibile pari ad 12.500 euro (30% delle spese).
Il credito d'imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, quadro Ru del periodo in cui è concesso. Il credito d'imposta potrà poi essere utilizzato solo in compensazione nel modello F24 con codice 6855 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fiscoonline per permettere alle Entrate il controllo dell'utilizzo del credito entro i limiti dell'importo concesso. Si ricorda che il credito d'imposta non è tassato ai fini Irpef/ Ires e Irap e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese in base agli articoli 61 e 109, Tuir.
L'articolo 5 del Regolamento prevede quale procedura di accesso al credito la presentazione in via telematica di una specifica domanda al ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le regole definite dalle note del ministero Beni culturali del 25 maggio 2015. Per le spese 2014 il click day per presentare le domande è stato collocato al 13 luglio 2015 e pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse in data 25 settembre 2015. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, va redatta utilizzando il fac-simile definito dal ministero e deve riportare fra l'altro l'attestazione di effettività delle spese sostenute da parte di un soggetto abilitato.
Tale attestazione va rilasciata da parte del presidente del collegio sindacale, di un revisore legale, di un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro o del responsabile del Caf. I soggetti beneficiari 8 alberghi e strutture simili - alberghi 8 al cluster 10 "agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming"; 8 altri alloggi - gestione di vagoni letto - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 8 struttura extra-alberghiera, ossia affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed & breakfast, rifugi montani, 01 Struttura organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie: 8 strutture alberghiere, ossia strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti.
Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel e marina resort in base agli articoli 31 e 32, Dl 133/2014, nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali; nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali. 02 Esercizio Ricettivo Aggregato con Servizi extraricettivi o Ancillari, Aggregazione in forma di consorzio, reti d'impresa, Ati e organismi o enti similari di un esercizio ricettivo singolo, con soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività, come ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe.
03 Agenzie di Viaggio e Tour Operator, Soggetti che applicano lo studio di settore VG78U e che risultano appartenenti: 8al cluster 11 "Agenzie specializzate in turismo incoming". Il comma 2 del citato articolo 2 dispone che i suddetti esercizi ricettivi devono svolgere in via non occasionale le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della Tabella Ateco 2007: 8 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni. Villaggi turistici - Ostelli della gioventù - Rifugi di montagna Colonie marine e montane Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 8Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. di Cristina Odorizzi - Fonte: IlSole24Ore