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L’Ue sdogana la direttiva pacchetti: i punti-chiave della revisione

L’Ue sdogana la direttiva pacchetti: i punti-chiave della revisione

È, come dire, molto consumer oriented il testo della nuova direttiva Ue sui pacchetti turistici, proposta dalla Commissione europea e pronta alla discussione all’Europarlamento. Alla base della revisione, di cui si è già ampiamente dibattuto, la premessa che l’Europa è la prima destinazione al mondo con due terzi degli arrivi internazionali che nel 2019 sono stati 1,5 miliardi a livello planetario e che nell’area Ue operano oltre 2,3 milioni di imprese turistiche con quasi 11 milioni di addetti e che la direttiva 2015/2302 concernente i viaggi tutto compreso, pur avendo modernizzato il quadro giuridico dei viaggi, allo stato attuale risulta obsoleta.

Nella premessa e nelle motivazioni di fondo che hanno indotto Bruxelles a rivedere le regole nei viaggi tutto compreso si legge che “soprattutto con lo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha portato a cancellazioni di massa di pacchetti turistici, non sono state effettuate nuove prenotazioni. Di conseguenza si sono acuiti i problemi di liquidità degli organizzatori di pacchetti, e molti viaggiatori non hanno ricevuto rimborsi o li hanno ricevuti solo con notevole ritardo rispetto ai 14 giorni previsti. E dal momento che, dopo quella data, diversi Stati membri hanno adottato leggi che si discostano dalla direttiva, estendendo i periodi di rimborso o rendendo i voucher obbligatori per i viaggiatori, costringendo la Commissione ad avviare procedure di infrazione contro 11 Stati membri, è risultata indispensabile una riforma delle regole”.

“L’obiettivo generale della revisione della direttiva – si legge sempre nella premessa della proposta per la nuova direttiva – è quello di rafforzare il livello di protezione dei consumatori, in ogni momento, anche in caso di grave crisi, migliorando al contempo il funzionamento del mercato interno nel settore dei viaggi tutto compreso. Ciò è in linea con gli obiettivi originari della direttiva. Nel complesso, la direttiva contiene norme solide che disciplinano i viaggi tutto compreso e ha portato benefici significativi in termini di protezione dei consumatori e di funzionamento del mercato interno. Tuttavia, la valutazione ha dimostrato che è solo parzialmente efficace nel raggiungere i suoi obiettivi e le esigenze dei consumatori e dei commercianti e che c’è spazio per miglioramenti e semplificazioni“.

Pertanto sono stati identificati i punti deboli in termini di lacune, incertezza giuridica ed eccessiva complessità che richiedono un’azione mirata: “Affrontare queste carenze, ad esempio modificando alcune definizioni e aggiungendo disposizioni sui pagamenti anticipati e sui buoni, specificando alcuni elementi relativi alla cancellazione dei pacchetti a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e alla protezione contro l’insolvenza, sarà quindi utile per prepararsi a crisi future e per l’applicazione della direttiva in tempi normali”.

Nel ribadire che i viaggi tutto compreso sono un settore transfrontaliero, non solo nel senso di viaggiatori che si recano all’estero, ma anche in termini di pacchetti turistici venduti ai viaggiatori da organizzatori con sede in altri Paesi, si precisa che “la revisione mira a modernizzare le regole attuali e ad affrontare i problemi evidenziati nella valutazione. I due obiettivi principali della direttiva sono ancora attuali: garantire a tutti i viaggiatori Ue un livello di protezione elevato e uniforme e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno”.

In poche parole, un’azione a livello europeo per eliminare i problemi individuati, colmare le lacune, chiarire e semplificare le norme della direttiva darà maggiore fiducia ai viaggiatori e ai commercianti nell’acquisto e nella vendita di pacchetti, anche a livello transfrontaliero, e migliorerà il funzionamento del mercato interno. Ad esempio, la definizione di norme comuni sui voucher, sui pagamenti in acconto e sulla protezione dall’insolvenza garantirà una maggiore uniformità nell’applicazione della direttiva. Se gli Stati membri affrontassero questi temi in modo non coordinato, aumenterebbe infatti la frammentazione del mercato interno.

La proposta della nuova direttiva pacchetti evidenzia dunque il concetto di proporzionalità, identificando tre problematiche centrali: la prima riguarda le sfide legate ai rimborsi per i pacchetti di viaggio annullati, in particolare durante una grande crisi. I fattori principali sono la pratica dei pagamenti anticipati, la mancanza di liquidità degli organizzatori di fronte a molte richieste di rimborso concomitanti e l’incertezza giuridica in relazione all’uso dei voucher. Poiché gli organizzatori utilizzano gli acconti ricevuti dai viaggiatori per pagare in anticipo alcuni servizi inclusi in un pacchetto, dipendono dai rimborsi dei fornitori di servizi per poter rimborsare i viaggiatori in caso di cancellazione del pacchetto. Ora, durante la pandemia, molti organizzatori non hanno ricevuto rimborsi (rapidi) dai fornitori di servizi (ad esempio, compagnie aeree e alberghi) e quindi non hanno potuto restituire i soldi ai viaggiatori entro il periodo obbligatorio di 14 giorni. La proposta di direttiva, però, non contiene regole business-to-business sui rimborsi in caso di cancellazione. Mancano anche regole che disciplinino l’uso dei voucher.

Il secondo problema riguarda gli anticipi versati dai viaggiatori che non sono sufficientemente protetti dall’insolvenza dell’organizzatore. La protezione dall’insolvenza dei voucher e i diritti di rimborso derivanti da una cancellazione variano negli Stati membri. Esistono inoltre differenze significative tra i sistemi nazionali di protezione dall’insolvenza. E in alcuni Stati membri, gli organizzatori di pacchetti hanno difficoltà a ottenere una protezione contro l’insolvenza o le soluzioni assicurative possono essere costose, soprattutto in caso di crisi.

Il terzo problema riguarda le difficoltà di attuazione della direttiva pacchetti  2015/2302 Alcune disposizioni non sono sufficientemente chiare, contengono lacune o sono troppo complesse, contribuendo così a livelli divergenti di protezione dei consumatori nella pratica e a distorsioni della concorrenza. Ciò vale, ad esempio, per il concetto di “pacchetti a portata di clic” e per le disposizioni relative ai viaggi collegati, alla copertura delle richieste di rimborso e dei voucher da parte della protezione contro l’insolvenza e alle norme sulle cancellazioni in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Inoltre, i viaggiatori non sempre hanno chiaro il ruolo svolto dalle diverse parti (organizzatori, rivenditori e fornitori di servizi), anche in relazione ai rimborsi. Infine, i moduli informativi standard sono complicati da usare e potrebbero essere semplificati.

Da questi tre problemi, la Commissione Ue ha individuato i tre obiettivi che la nuova direttiva pacchetti Ue deve poter centrare: migliorare la protezione degli anticipi dei viaggiatori e il loro diritto a un rapido rimborso dei pagamenti già effettuati in caso di cancellazione, anche in tempi di grave crisi, mantenendo la liquidità degli organizzatori di pacchetti. Rafforzare la protezione dei viaggiatori contro l’insolvenza dell’organizzatore, anche in caso di grave crisi, garantendo al contempo condizioni di parità nel mercato interno; e aumentare la certezza del diritto e l’applicabilità della direttiva chiarendo e/o semplificando alcune disposizioni della stessa che potrebbero essere interpretate in modo diverso o che le parti interessate trovano di difficile applicazione nella pratica.

Gli articoli revisionati che sicuramente potranno generare dibattiti e confronti per le imprese di viaggi sono, nel dettaglio, i seguenti:

ARTICOLO 5 SUI PAGAMENTI: qui stabilisce che, in linea di principio, gli acconti non possono superare il 25% del prezzo del pacchetto e che i pagamenti restanti non possono essere dovuti prima di 28 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Tuttavia, possono essere richiesti acconti più elevati se ciò è necessario per garantire l’organizzazione e l’esecuzione del pacchetto. L’articolo non si applica ai pacchetti prenotati meno di 28 giorni prima dell’inizio del pacchetto e ai pacchetti-regalo.

ARTICOLO 7 SUL CONTRATTO DI VIAGGIO: qui si prevede che il contratto debba specificare che l’organizzatore è il responsabile dei rimborsi e che i viaggiatori possono contattare l’organizzatore tramite il rivenditore, in linea con le disposizioni di legge. Aggiunge che il modulo informativo pertinente di cui all’allegato I della direttiva deve essere fornito insieme al contratto di viaggio tutto compreso, in modo che rimanga facilmente accessibile ai viaggiatori dopo la fase precontrattuale.

ARTICOLO 12 SUL DIRITTO DI RECESSO: la nuova formulazione sulla risoluzione del contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie contiene ulteriori specifiche sul recesso. La nuova formulazione chiarisce che questo diritto si applica in caso di circostanze inevitabili e straordinarie nella destinazione del viaggio o nelle sue immediate vicinanze o che influiscono sul viaggio verso la destinazione, ma anche nei luoghi di residenza o di partenza, in tutti i casi che influiscono in modo significativo sull’esecuzione del viaggio tutto compreso. È specificato, inoltre, che i contratti possono essere risolti quando si può ragionevolmente prevedere che l’esecuzione del contratto di viaggio tutto compreso sarà significativamente influenzata da circostanze inevitabili e straordinarie. Viene aggiunto un nuovo paragrafo per chiarire che gli avvisi ufficiali di viaggio emessi dalle autorità o le gravi restrizioni riguardanti la destinazione del viaggio o dopo il ritorno da essa sono elementi importanti per valutare se si sono verificate circostanze inevitabili e straordinarie che incidono significativamente sulla prestazione di un pacchetto.

ARTICOLO 12/A SUI “BUONI”: specifica che, in caso di risoluzione del contratto, gli organizzatori possono rilasciare ai viaggiatori dei buoni invece di un rimborso in contanti, ma il viaggiatore deve essere informato che non è obbligato ad accettarli. Tali voucher devono essere validi 12 mesi, ma la loro durata può essere prorogata una volta previa approvazione da ambo le parti. Il loro valore deve essere almeno pari all’importo del rimborso. Devono essere trasferibili e coperti da protezione contro l’insolvenza.

ARTICOLO 17 SU EFFICACIA E PORTATA DELLA PROTEZIONE DA INSOLVENZA: tale voce è modificata in modo che la cauzione sia sufficiente a coprire i costi per i rimborsi e i rimpatri nel caso in cui l’insolvenza si verifichi in un momento in cui l’organizzatore detiene somme più elevate; la stessa cauzione deve tenere conto delle variazioni del volume dei pacchetti venduti e dei rimpatri necessari rispetto al volume previsto. La norma specifica anche che gli Stati membri controllano gli accordi di protezione dall’insolvenza degli organizzatori, monitorano il mercato per la fornitura di protezione dall’insolvenza e possono richiedere un secondo livello di protezione, come un fondo di riserva. Viene poi inserito il  nuovo “paragrafo 6” che consente agli Stati membri di obbligare i dettaglianti a sottoscrivere una protezione contro l’insolvenza, qualora ciò sia giustificato alla luce dell’esposizione al rischio dei viaggiatori.

ARTICOLO 19 SU “ACCORDO DI VIAGGIO COLLEGATO”:  riguarda quelle situazioni in cui un professionista, che è parte di un primo contratto e riceve pagamenti da o per conto del viaggiatore, invita il viaggiatore a prenotare altri tipi di servizi per lo stesso viaggio o vacanza. In questo contesto, il professionista, parte del primo contratto, dovrebbe ottenere la protezione dall’insolvenza. Inoltre, per garantire che i viaggiatori beneficino appieno delle norme sulla protezione dall’insolvenza e che i commercianti sappiano di essere soggetti a tale obbligo, è opportuno che i moduli informativi sui viaggi collegati raccomandino ai viaggiatori di registrare l’invito e la prenotazione aggiuntiva, ad esempio attraverso schermate ad hoc, e di informare il commerciante con cui è stato firmato il primo contratto che è stato concluso un contratto per un servizio aggiuntivo entro 24 ore dall’invito del commerciante stesso. Il professionista dovrebbe essere obbligato a mettere a disposizione dei viaggiatori una “struttura”, come un indirizzo email o un sito web, in cui i viaggiatori possano registrare tali informazioni e che attesti il ricevimento delle stesse.

Fonte = L'AGENZIA DI VIAGGI  30/11/23