“IL VOUCHER È LEGITTIMO, RISPETTA LA NORMATIVA”: PARLA L’AVVOCATO CRISCIONE
Lo strumento del voucher, alternativa al rimborso per pacchetti impossibili da eseguire, è legittimo in quanto previsto da una norma vigente, si fonda sul principio costituzionale di solidarietà, e offre a clienti, operatori e agenzie la possibilità di patire tutti il male minore in una situazione estrema, senza precedenti.
Ce lo spiega nei dettagli l’avvocato Carmine Criscione, specialista di diritto del turismo. “Dall’inizio del lockdown – dice Criscione – ricevo almeno una ventina di richieste di assistenza al giorno. E in poche settimane ho visto le agenzie concentrarsi come mai prima sugli aspetti legali della professione, acquisendo nuova competenza e consapevolezza su temi da sempre affidati solo a noi specialisti. È attesa a giorni – e comunque non oltre il 16 maggio – la conversione in legge del DL 18 del 17 marzo 2020, che contiene la norma di riferimento”
È sempre molto acceso il dibattito quanto alla legittimità dei voucher. Qual è il suo parere?
Il voucher introdotto dal Governo con il Decreto-legge n. 9 del 2 marzo 2020 è finalizzato a preservare temporaneamente la liquidità del settore Turismo. In questo modo AdV e T.O. che hanno previsioni tragiche per il loro business non sono costretti a restituire il prezzo come avrebbe imposto l’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo, che così viene parzialmente derogato. Dunque il voucher è legittimo in quanto previsto da una norma vigente, e questo poteva già bastare a escludere qualsiasi dibattito.
Ma la norma contenuta in un Decreto-legge potrebbe non venire convertita in legge? e la Corte Costituzionale potrebbe dichiararla illegittima?
L’art. 28 del DL n. 9 del 2 marzo 2020 è stato già oggetto di conversione, nel frattempo è stato introdotto anche il voucher per i contratti di soggiorno, ai sensi dell’art. 88 DL 18/2020. Ma l’intero “sistema voucher” è confluito in un Disegno di Legge che è già stato licenziato dal Senato, ed attualmente è in discussione alla Camera con la più ampia legge di conversione del Decreto “Cura Italia”. L’art. 88 bis, che dovrebbe scaturire dagli emendamenti, preciserà ulteriormente lo strumento del voucher e non lascerà spazio a residui dubbi interpretativi. La Corte Costituzionale inoltre potrà intervenire soltanto quando un giudice investito da un contenzioso sul voucher sollevasse la questione di legittimità costituzionale. I tempi saranno lunghi e nel frattempo sarà passata anche l’emergenza. Ad ogni buon fine, non ravviso violazioni di norme costituzionali in uno strumento con il quale si consente un rimborso con tempi anche più che congrui (un anno) per poter riutilizzare la prestazione turistica.
Allora perchè alcune associazioni di tutela dei consumatori hanno criticato lo strumento del voucher annunciando perfino ricorsi giudiziari e all’AGCM?
La decretazione d’urgenza per il Covid-19 è stata inaugurata il 23 febbraio 2020. Se non ricordo male già il 24 febbraio un’associazione dei consumatori prometteva azioni contro T.O. e AdV, i quali prima ancora che venisse istituzionalizzato il voucher non restituivano gli acconti per viaggi e vacanze, in attesa di conoscere sviluppi normativi preannunciati ed inevitabili. Nell’interpetazione di alcune di queste associazioni i viaggi erano tutti non effettuabili per “operatività automatica” dell’impossibilità sopravvenuta. Ritengo ci sia molta confusione sull’argomento e che prima di brandire la spada delle azioni giudiziarie – qualcuno ha parlato perfino del reato di appropriazione indebita – si dovrebbe comprendere che un pacchetto non può essere trattato come un singolo servizio turistico o come business travel, in quanto le discipline che regolano i tre segmenti di mercato sono tutte diverse. In questo momento, mentre la perdita di fatturato del settore del Turismo rasenta il 100%, l’invettiva caotica e senza validi presupposti giuridici non garantisce la tutela del consumatore. Il consumatore si tutela con la corretta e completa informazione, non creando aspettative di class-action in mancanza di pareri strutturati sulla fondatezza di tale presunta tutela.
Ma sembra che la Commissione Europea abbia considerato i voucher illegittimi. Il parere della Commissione non è autorevole?
La “impossibilità sopravvenuta” viene trattata nella Direttiva 2015/2302 nel “considerando” n. 31 e nell’art. 12 comma II, nel quale non si fa riferimento alla “restituzione del prezzo” del pacchetto, ma ad un “rimborso integrale”. A parte il profilo etimologico più ampio del termine “rimborso” rispetto a quello di “restituzione del prezzo” – tra l’altro con traduzioni diverse nelle versioni francese e inglese della Direttiva – è opportuno fare le seguenti riflessioni: a) l’intervista rilasciata da un portavoce o componente della Commissione non è fonte di diritto; b) un “rimborso” si può perfezionare non necessariamente con la restituzione del prezzo, ma anche attraverso un voucher, che essendo emesso per il medesimo acconto ricevuto rappresenta una forma satisfattiva di “rimborso integrale dei pagamenti effettuati”, come appunto dispone l’art. 12 comma II della Direttiva UE n. 2015/2302; c) anche il risarcimento è una forma di rimborso – e non necessariamente di restituzione del prezzo – e tutti gli operatori del diritto sanno che il risarcimento può essere di vari tipi, anche diverso dal pagamento di una somma di denaro. Del resto lo strumento del voucher – già oggetto di una Direttiva Comunitaria, la n. 2016/1065 – è presente in varie normative nazionali di Stati Membri UE. La stessa Direttiva Pacchetti prevede, con l’art. 26, il diritto-potere della Commissione UE di presentare al Parlamento Europeo ed al Consiglio, entro il 1 gennaio 2021, una relazione generale sull’applicazione della Direttiva e corredarla, se del caso, da proposte legislative. Ebbene, nella predetta relazione la Commissione non potrà non considerare che lo strumento del voucher in piena emergenza Covid-19 è stato già adottato dai Governi dell’Olanda, del Belgio, della Francia e della Spagna e che l’AD di TUI, il maggior T.O. tedesco, ha espressamente richiesto al Governo Federale di ricorrere al voucher. La Direttiva 2015/2302 ha il merito di essere molto democratica, perché accoglie e sintetizza le istanze di vari Stakeholders del mercato del Turismo. Tali istanze sono state recepite in un momento di mutamenti economici e commerciali – l’ultima ed unica Direttiva europea sul Turismo risaliva al 1990 – che hanno portato ad adeguamenti giuridici. Adesso sarebbe piuttosto sorprendente se la Commissione non prendesse in considerazione le istanze – letteralmente di sopravvivenza – dei predetti protagonisti in un momento di crisi epocale.
Il voucher è un rimedio temporaneo? Se il titolare del voucher non riuscisse ad utilizzarlo entro l’anno avrà diritto alla restituzione della somma riportata nel documento ?
L’interpretazione della normativa d’urgenza del marzo 2020, finalizzata anche a salvaguardare la poca liquidità che per un lungo periodo avrà l’Organizzatore di pacchetti, già potrebbe essere sufficiente a qualificare il termine annuale come un termine di decadenza oltre il quale, senza l’utilizzo del voucher, si produce il venir meno di tale diritto. Tuttavia è opportuno indicare altre argomentazioni giuridiche a supporto di tale tesi. Il completo decorso di un termine di decadenza, senza che entro il termine si sia compiuto un determinato atto, produce la perdita della possibilità di esercitare il diritto ad esso sottoposto, senza alcun riguardo alle circostanze che abbiano impedito o ostacolato l’adempimento imposto ex lege. La decadenza è disciplinata nel codice civile negli artt. 2964-2969. Se una norma usa la locuzione “entro” – appunto come quella per il voucher dall’art. 28 comma 5 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 – fissa un termine di decadenza. Pertanto si può ragionevolemente concludere che il termine indicato dall’art. 28 comma 5 del DL 9/2020 è un termine di decadenza che, qualora il Viaggiatore non usi il voucher entro l’anno dalla data di emissione, produrrà la perdita del diritto, e non un dovere di rimborso da parte dell’Organizzatore.
Resta qualche dubbio di legittimità sul fatto che la scelta dell’opzione voucher sia lasciata all’Organizzatore e non al Consumatore. Secondo lei come stanno le cose?
“Il Governo con il voucher ha messo in campo una sorta di innovazione oggettiva “ope legis”, attraverso la quale viene salvaguardato e prolungato l’interesse delle parti mediante la “sostituzione” del rapporto obbligatorio preesistente – il pacchetto risoltosi – con un rapporto nuovo: il pacchetto che verrà stipulato entro l’anno. Si tratta di un’operazione molto complessa ed innovativa che consente di contemperare varie esigenze, sia private che pubbliche, e cioè: a) l’interesse delle parti a trovare un accordo nel contratto risoltosi; b) il necessario collegamento fra il voucher ed un rapporto negoziale valido ed efficace; c) da un lato l’interesse pubblico a tutelare un settore in crisi, in virtù del diritto costituzionale di solidarietà sociale – art. 2 della Costituzione; e dall’altro gli interessi dei consumatori stessi che, senza questo strumento innovativo, sarebbero stati costretti in molte situazioni a misurarsi con problemi di insolvenza o fallimento di imprenditori del settore turistico. Ed è proprio la solidarietà il principio sotteso alla norma dell’art. 28 in questione: inteso non come principio generico e dal valore solo descrittivo, o come speranza od obiettivo da raggiungere. Quanto piuttosto come principio che vincola tutti gli aspetti della vita sociale, dal lavoro ai diritti sociali come la salute, l’istruzione, la previdenza. In ragione della solidarietà, dunque, in un momento di risorse economiche scarse – o che si apprestano a diventare tali, come quello che si sta attualmente vivendo – è legittimo per lo Stato fare delle scelte, seguendo però le priorità della Costituzione che risultano sempre prevalenti. Il Legislatore statale, in questo momento, ha scelto di realizzare il concorso in attività di carattere solidaristico, ponendo in essere una norma di coesione sociale grazie alla quale ciascuno ha la possibilità di dare “il proprio contributo” per creare le condizioni di una rapida ed auspicata ripresa, a vantaggio della sopravvivenza e dello sviluppo della comunità intera. Infatti attraverso il voucher il Legislatore offre al Viaggiatore la possibilità di non perdere il corrispettivo che, in ogni caso, aveva già impegnato per l’acquisto di un pacchetto o di un servizio turistico e che potrà riutilizzare nel considerevole arco di un anno. E consente all’Organizzatore ed al Vettore di non perdere tutta la propria liquidità in una contingenza di difficilissima gestione. Fatta questa premessa, è quasi naturale che in questo momento l’Organizzatore debba fare la scelta del voucher, e che il Consumatore non possa contestarla. In virtù del predetto principio costituzionale di solidarietà, in caso di crisi ognuno deve dare il proprio “contributo” anche nella perdita, e se la scelta della prestazione sostitutiva fosse stata lasciata al Consumatore, ci sarebbe stato uno squilibrio nella tutela di due soggetti – imprenditore e consumatore – entrambi deboli in questa congiuntura. M.F.
Fonte = IL GIORNALE DEL TURISMO 23/04/20