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Il venditore deve acquisire la prova del passaporto

Il venditore deve acquisire la prova del passaporto

 
La procedura - In alternativa la dichiarazione sostitutiva

Prima di effettuare le operazioni di incasso occorre comunicare all'agenzia delle Entrate l'Iban del c/c dedicato

Solo gli stranieri privati extracomunitario extra-Sse possono pagare gli acquisti di beni e servizi presso i dettaglianti italiani con denaro contante per importi pari o superiori a mille euro e fino a 15mila euro. Le persone fisiche, non necessariamente in Italia per motivi turistici, con cittadinanza non comunitaria o di uno Stato dello Spazio economico europeo, non italiana, o di uno degli altri 27 paesi della Ue o dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia), che abbiano contemporaneamente anche la residenza fuori dal territorio dell'Italia (possono risiedere, quindi, in un altro Stato Ue o See), possono acquistare presso dettaglianti o agenzie di viaggio e turismo beni di qualunque tipo (anche non legati al turismo) e prestazioni di servizi esclusivamente legate al turismo (come ad esempio le prestazioni alberghiere, di trasporto o di ristorazione), pagando in contanti fino a 15mila euro.

In questi casi, infatti, non è applicabile il limite di 999,99 euro per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi. Oltre la soglia di 15mila euro non viè invece alcuna deroga alle regole della tracciabilità e quindi anche per gli stranieri in Italia il pagamento deve avvenire necessariamente con modalità tracciata. L'innalzamento da 999,99 euro a 15mila euro del limite di pagamento con denaro contante per i cittadini extra-Ue ed extra-Sse è possibile solo se il cedente del beneo il prestatore del servizio acquisisce dal cliente la fotocopia del passaporto e un'apposita autocertificazione, attestante le suddette condizioni di cittadinanza (fuori dalla Ue o dallo Sse) e di residenza (fuori solo dall'Italia). Si tratta di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet ai sensi dell'articolo 47, del Dpr 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa) e, quindi, in carta semplice, esente da bollo e senza la necessità di firme autenticate se viene allegata la fotocopia non autenticata del passaporto del sottoscrittore.

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che i cedenti o i prestatori inviino una comunicazione alle Entrate prima di effettuare le operazioni di incasso, indicando l'Iban del conto corrente che intendono utilizzare per effettuare il versamento del contante ricevuto dallo straniero. In questa comunicazione non va inserito alcun dato dei turisti, ma va indicato solo il conto corrente dedicato a tutti i futuri incassi superiori a 999,99 euro. Si tratta di una comunicazione che non va ripetuta ogni anno ma spedita una sola volta. Quando ricevono l'incasso, i negozianti devono versare il denaro contante nel conto corrente comunicato entro il primo giorno feriale successivo, consegnando all'operatore finanziario una copia della ricevuta di invio della suddetta comunicazione preventiva.

A consuntivo, poi, deve essere inviata un'altra comunicazione alle Entrate all'interno dello spesometro. In particolare, per le operazioni relative al periodo d'imposta 2015 la comunicazione andrà inviata entro l'11 aprile 2016 (perché il 10 aprile cade di domenica) per i soggetti con liquidazione Iva mensile ovvero il 20 aprile 2016 per tutti gli altri soggetti.- di L.D.S. - Fonte: IlSole24Ore