Il tax credit sul turismo premia le spese in pubblicità
Rientrano fra le spese eleggibili per l'accesso al tax credit strutture ricettive quelle relative al pagamento da parte delle agenzie di viaggi/tour operator ricettivisti di fatture passive per inserzioni pubblicitarie, i cui contratti prevedono il calcolo dell'importo (in tutto o in parte) dovuto mediante il sistema «pay per click» (quindi proporzionato al numero di visite ricevute da potenziali clienti).
L'importo massimo delle spese eleggibili all'interno dei tre anni 2014, 2015 e 2016 è di 41.666. Il 30% di tale somma costituisce il credito d'imposta per digitalizzazione strutture ricettive riconoscibile per un importo massimo di 12.500 e potrà essere utilizzato ripartendolo in tre anni in quote annuali di pari importo, considerando che, ai sensi dell'articolo 2946 c.c., il credito d'imposta riconosciuto va in prescrizione dopo 10 anni. Questi gli ulteriori chiarimenti formulati dal ministero dei beni culturali sul tax credit per la digitalizzazione delle strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Ricordiamo che il click day per l'accesso al credito d'imposta è fissato dalle ore 10 del 13 luglio 2015 alle ore 12 del 24 luglio 2015. L'impresa deve risultare regolarmente iscritta alla camera di commercio e svolgere l'attività in via non occasionale e appartenere a una delle sotto elencati divisioni Ateco 2007:
a) divisione 55 (alloggio);
b) divisione 79.11.00 o 79.12.00 nonché al cluster 10 o 11 di cui all'allegato 15 del dm 28 dicembre 2012.
Non rientrano tra quelle eleggibili per l'accesso al credito d'imposta le spese relative al pagamento da parte delle strutture ricettive alle agenzie di viaggi online di fatture di commissione per la vendita da parte di queste ultime di disponibilità alberghiere. I bonifici, con i quali l'impresa ha sostenuto le spese per la digitalizzazione, non vanno allegati all'istanza, né inviato un elenco degli stessi. È l'attestazione dell'effettività del sostenimento delle spese, rilasciata dal soggetto autorizzato che rileva ai fini della verifica dei dati oggettivi, cioè «certifica» che l'impresa abbia effettivamente sostenuto le spese dichiarate.
Il credito d'imposta riconosciuto si può utilizzare solo per compensazione tramite presentazione del modello F 24 da inoltrare tramite i servizi telematici all'Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta riconosciuto cade in prescrizione dopo 10 anni.
Potranno essere dedotte dalle imprese turistiche spese per l'acquisto di siti e portali web e la loro ottimizzazione per i sistemi di comunicazione mobile, di programmi per automatizzare i servizi di prenotazione e vendita online di servizi e pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing digitale, di spazi pubblicitari su piattaforme web specializzate, di progettazione, realizzazione e promozione digitale di proposte di offerta innovativa in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità e di impianti wi-fi.
Le spese agevolate - Inserzioni pubblicitarie - Importo massimo - Domande
Rientrano fra le spese eleggibili per l'accesso al credito d'imposta per digitalizzazione quelle relative al pagamento da parte delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggi/tour operator ricettivisti di fatture passive per inserzioni pubblicitarie, i cui contratti prevedono il calcolo dell'importo (in tutto o in parte) dovuto mediante il sistema «pay per click» (quindi proporzionato al numero di visite ricevute da potenziali clienti).
L'importo massimo delle spese eleggibili all'interno dei tre anni 2014, 2015 e 2016 è di 41.666. Il 30% di tale somma costituisce il credito d'imposta riconoscibile per un importo massimo di 12.500 e potrà essere utilizzato ripartendolo in tre anni in quote annuali di pari importo, considerando che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., il credito d'imposta riconosciuto va in prescrizione dopo 10 anni.
Ricordiamo che il click day per l'accesso al credito d'imposta è fissato dalle ore 10 del 13 luglio 2015 alle ore 12 del 24 luglio 2015. L'impresa deve risultare regolarmente iscritta alla Camera di commercio e svolgere l'attività in via non occasionale. - Fonte: Italia Oggi