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Guida al green pass, le faq del governo

Guida al green pass, le faq del governo

“Un pass alla volta”, aprivamo così lo scorso aprile il nostro magazine, dedicandogli la copertina. Erano gli albori del sistema delle certificazioni verdi, quando ancora si discuteva di privacy e discriminazioni. Oggi il passaporto sanitario – chiamiamolo con il suo nome – è stato sdoganato, diventando strumento pressoché imprescindibile per accedere ai luoghi chiusi e per viaggiare, con l’obbligo che dal primo settembre sarà esteso anche ai trasporti di lunga percorrenza. E se è vero che i ristoranti degli hotel sono esonerati (come confermato dalle faq del governo qui riportate) è altrettanto evidente che il suo impiego in Italia e all’estero è e sarà sempre più diffuso.

L’Agenzia di Viaggi Magazine ha cercato in questi mesi di mettere ordine nel caos informativo che ha stordito il travel, tanto con la rubrica internazionale “Covid Update”, quanto attraverso l’attualità di casa nostra, il cui caposaldo assoluto è stato: riportare solo ed esclusivamente notizie certe. Dovere etico di un giornale di servizio in una fase così delicata.

Tenendo fede a questa linea, prima del nostro break estivo, salutiamo i lettori con una sorta di “guida all’uso delle vacanze”. Ovvero le faq del governo sul green pass, che finalmente sciolgono tutti i nodi e i dubbi sull’impiego del certificato in Italia.

Quali sono le attività e i servizi in Italia dove è possibile accedere con la Certificazione verde Covid-19?

La certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
Dal 6 agosto serve, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento;
centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
concorsi pubblici.
La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da Covid-19 nei sei mesi precedenti. La certificazione verde Covid-19 si applica a tutte le attività e i servizi autorizzati in base al livello di rischio della zona. È richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti. Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della certificazione verde Covid-19.
La certificazione verde Covid-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per queste persone verrà creata una certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

I bambini sono esonerati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere per esempio a bar, ristoranti, musei, parchi di divertimento? 

Sì, i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come appunto mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento. La certificazione non è richiesta, inoltre, per accedere da parte di bambini e ragazzi ai centri educativi per l’infanzia e ai centri estivi incluse le relative attività di ristorazione.
Tuttavia si ricorda che attualmente in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica.
Prima di metterti in viaggio, informati sui siti dei Paesi di destinazione.

Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell’albergo, anche se non ho una certificazione verde Covid-19?
Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde Covid-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde Covid-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde Covid-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.

Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, deve essere munito di certificazione verde Covid-19?
No, in quanto l’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi Covid-19 previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista.

Tutti gli aggiornamenti sul sito del governo.

Fonte = L'AGENZIA DI VIAGGI 06/08/21