Forfait extra fondo perduto per le strutture ricettive D
19 Agosto 2021
Con il decreto 11 agosto 2021, il ministro del Turismo ha assegnato oltre 400 milioni ad alcune categorie del turismo colpite dalla pandemia (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, agenzie di animazione per feste e villaggi turistici e autobus scoperti). Le risorse fanno parte del Fondo istituito con l'articolo 182, comma 1 del Dl 34/2020 e, per gli anni 2020-2021, sono così ripartite: 1 200 milioni alle imprese turistico-ricettive, 50 dei quali sono riservati agli alberghi con un fatturato superiore a 10 milioni. In particolare, vi rientrano gli esercenti attività di impresa con i codici Ateco 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.20 e 96.04.20, quale attività prevalente, dichiarata con il modello AA7/AA9. L'agevolazione spetta in misura forfettaria (da 1.000 a 100mila euro, in base ai ricavi e ai compensi del 2019) ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del Dl 41/2021, che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo, nel limite massimo di 150 milioni. Per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 10 milioni, il contributo forfettario è pari ad 200mila euro, purché il fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019; 2 160.710.774 euro alle agenzie di viaggio e i tour operator di cui 32 milioni del 2021 e 128.710.774 del 2020 quale assegnazione del residuo attivo non utilizzato nel 2020 (vedasi articolo a parte); 3 25.760.000 euro alle guide e agli accompagnatori turistici per il 2021; 4 10 milioni alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'articolo 7, comma 1 del Dm; 5 7 milioni alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti (codice Ateco 49.31.00), di cui 5 milioni per il 2020 e 2 milioni per il 2021. Procedure e requisiti Entro 30 giorni dalla registrazione del Dm 11 agosto 2021 seguiranno le norme attuative, tramite avvisi pubblici, con i termini e le modalità di presentazione di eventuali istanze o altra documentazione (articolo 9). Inoltre, con lo stesso Dm (articolo 10) sono anche state definite le modalità di controllo per chi riceve le risorse pubbliche con verifiche a campione e in caso di dichiarazioni o elementi non veritieri. Per i controlli il ministero del Turismo potrà avvalersi della Guardia di Finanza. I contributi contenuti nel Dm sono riconosciuti ed erogati in conformità alle normative sugli aiuti di Stato, vale a dire il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, il Quadro temporaneo di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863, e successive modificazioni (Sezione 3.1 o dalla Sezione 3.12) e l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Tra le caratteristiche generali previste dalle norme per l'erogazione dei contributi, si ricorda che i soggetti debbono avere la sede (legale) in Italia, non essere destinatari di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001, non avere procedure concorsuali pendenti, essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019 - salvo che per le microimprese - e non essere in condizioni ostative alla contrattazione con la pubblica amministrazione. Nella maggior parte dei casi, le singole norme del Dm 11 agosto prevedono che il contributo: non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap.
Fonte = IL SOLE 24 ORE 19/08/21
Fonte = IL SOLE 24 ORE 19/08/21