Fondo per adv e t.o: pubblicate le disposizioni applicative
Il Mibact ha pubblicato le disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo relativo all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, destinate al ristoro di agenzie di viaggi e tour operator.
Come si ricorderà l’articolo 182, comma 1, istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020, "al fine di sostenere le agenzie di viaggi e i tour operator - riporta il Mibact - e prevede che con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle misure di contenimento del covid-19".
Beneficiari e requisiti
Il Mibact chiarisce chi sono i beneficiari del fondo. "Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i tour operator che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività di impresa primaria o prevalente identificata dai seguenti codici Ateco:79.11 e 79.12.2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle imprese con i codici Ateco di cui al comma 1; b) essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso; c) avere sede legale in Italia; d) essere in regola con gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; f) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; g) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni".
La presentazione delle domande
Quanto alla presentazione delle domande e all'assegnazione delle risorse il Mibact informa che "entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, la direzione generale Turismo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo le indicazioni contenute nel avviso medesimo".
Il Mibact chiarisce anche cosa deve essere riportato nella domanda dai soggetti interessati, "con autocertificazione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000: il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2; la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019. I ricavi riferiti al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto; l’importo del contributo a fondo perduto eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020".
Calcolo dell'ammontare
L'ammontare del contributo "è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto
b) 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a un 1milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto
c) 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto
d) 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milionidi euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata adozione del presente decreto.
L’erogazione dei contributi è disposta dalla direzione generale Turismo entro trenta giorni dal termine di presentazione delle domande".
Revoca del contributo e controlli
Il Mibact fa presente che "nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2o i dati relativi al contributo di cui all’articolo 3 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del direttore generale Turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l'amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità".
Fonte = GUIDA VIAGGI 03/09/20