Enac ai vettori: "Niente voucher se la cancellazione non è per il Covid"
Un richiamo ai doveri nei confronti dei passeggeri, nel momento in cui le cancellazioni dei voli non sono più (esclusivamente) imputabili al Covid-19. E’ stato questo l’oggetto dell’intervento di Enac - rivolto ai vettori operanti in Italia - che ha ribadito come “in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19, la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher”.
La presa di posizione di Enac segue le numerose segnalazioni relative a diverse cancellazioni, e ha ricordato ai vettori la necessità di rispettare il Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa. “Infatti – si legge in una nota dell’ente - dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), ma ascelte imprenditoriali”.
Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, “la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta”. Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.
Fonte = GUIDA VIAGGI 19/06/20