Decreto liquidità in Gazzetta, ecco il testo integrale
Il decreto legge 8 aprile n°23 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da giovedì 9 aprile. Il testo, che così come sta accadendo al cura Italia sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, prevede ulteriori misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
«Con il cura Italia avevamo liberato 350 miliardi. Ora, in totale, parliamo di 750 miliardi, quasi la metà del nostro Pil. Non ricordo un intervento così poderoso per le nostre imprese», aveva dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’approvazione del testo in Cdm.
Confermato l’impegno di Sace, che resta in Cassa Depositi e Prestiti: “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia e colpite dal Covid-19 – si legge nell’articolo 1 del dl – Sace concede fino al 31 dicembre 2020garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Gli impegni assunti da Sace, specifica il decreto, non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 sono destinati a supporto delle piccole e medie imprese. Inoltre, l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso di quest’anno. Così come, ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato e dei costi del personale sostenuti in Italia.
All’articolo 13, invece, si parla del Fondo centrale di garanzia Pmi, con “la garanzia concessa a titolo gratuito; l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro; la percentuale di copertura di garanzia diretta passa al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria (durata fino a 72 mesi) con l’ammontare di queste che non può superare, alternativamente, il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, il 25% del fatturato totale, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi. Nel caso delle piccole e medie imprese nei successivi 12 mesi”. E ancora, è possibile anche ottenere “la riassicurazione al 100% dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia.
Rientrano nelle misure anche le operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico-alberghiero con durata minima di dieci anni e di importo superiore a 500mila euro.
Spazio, infine, anche al Fisco: niente versamenti dell’Iva, delle ritenute fiscali e contributive sui lavoratori dipendenti per aprile e maggio. La nuova sospensione dei pagamenti, spiega il decreto legge, riguarda ora tutti i soggetti con ricavi o compensi fino a 5o milioni di euro nel 2019 e che abbiano avuto un calo del fatturato di almeno il 33% a marzo e ad aprile rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Per i contribuenti con ricavi o compensi oltre 50 milioni serve un calo del 50%.
Si tratta di una sospensione che vale circa 10 miliardi, e i versamenti andranno fatti entro il 30 giugno in un’unica rata o in cinque rate mensili. Nel dl rientrano anche lo spostamento dell’invio del Cud (30 aprile), dei Durc – documento unico di regolarità contributiva (30 giugno) e la possibilità della delega online a Caf e professionisti per la dichiarazione dei redditi.
Fonte = L’AGENZIA DI VIAGGI 09/04/20