CS - ASTOI Confindustria Viaggi: continuano le dichiarazioni a sproposito sull'emergenza Egitto
Che lo sconsiglio della Farnesina sia un atto amministrativo e non una legge è cosa nota e non abbiamo certamente bisogno del parere dei legali di Preatoni, ma il punto non è questo. I tour operator non hanno agito per impulso proprio, ma indotti da un warning che non è possibile ignorare, in quanto nasce da un Autorità, il Ministero degli Affari Esteri, che dispone di ogni informazione utile ad effettuare una corretta valutazione del rischio in relazione ai viaggi dei nostri connazionali nei vari Paesi del mondo. Allo sconsiglio di effettuare i viaggi in tutto l Egitto è seguita la decisione, inevitabile e responsabile, di cancellare le partenze a tutela dei nostri clienti, nonostante sapessimo che ciò avrebbe comportato pesanti conseguenze per i nostri bilanci.
Questa decisione è stata adottata per molti motivi, che sono ovvi e noti a chi fa questo mestiere. In primo luogo, tutte le compagnie di assicurazione, in caso di sconsiglio, non coprono più i rischi legati al viaggio e, come previsto dal Codice del Turismo, gli organizzatori sono obbligati ad assicurarsi per la responsabilità civile a tutela dei clienti ed a copertura di eventuali danni da loro subiti. Quindi, la partenza dei viaggiatori, in assenza della copertura assicurativa, avrebbe significato una grave violazione da parte dei tour operator di un preciso obbligo di legge. In secondo luogo, desideriamo porre una domanda al signor Preatoni e ai suoi legali: qualora non avessimo cancellato le partenze, e i clienti, proprio in virtù della presenza dello sconsiglio della Farnesina, non fossero voluti partire, avremmo dovuto applicare loro le penali da annullamento? Secondo il ragionamento di Preatoni, sì.
E ci dicano, allora, lui ed i suoi legali, quale giudice avrebbe dato torto ai consumatori che avessero annullato per via dello sconsiglio? Se non lo sa, glielo diciamo noi: nessuno. Anche perché, come ha affermato più volte la Cassazione, la causa concreta del contratto di viaggio è lo scopo di piacere e di relax che il viaggiatore ha diritto di perseguire in tranquillità. In terzo luogo: qualora i tour operator non avessero annullato e, in presenza di sconsiglio, fossero accaduti episodi che mettevano a rischio l incolumità dei clienti presenti nelle varie località turistiche del Mar Rosso, chi avrebbe dovuto risarcirli dei danni eventualmente subiti e chi li avrebbe dovuti riportare in patria? Noi che li avevamo fatti partire in presenza di uno sconsiglio, o lui? E chiaro che non si sa di cosa si stia parlando. Informiamo Preatoni che di pareri legali in merito ne abbiamo anche noi a bizzeffe e, peraltro, dicono il contrario di quanto affermato dai suoi avvocati.
Lo scarso equilibrio e la lacunosità delle norme sulla regolamentazione della compravendita di pacchetti di viaggio (articoli del Codice del Turismo, ossia il principale riferimento giuridico in materia), l assenza di riferimenti allo sconsiglio della Farnesina e la mancanza di giurisprudenza in merito, in questo specifico caso come in altri, hanno fornito il destro a un interpretazione dell opinione pubblica in base alla quale è giusto e sacrosanto far accollare ogni onere e conseguenza di guerre, tsunami, nubi vulcaniche, terremoti, e chi più ne ha più ne metta, agli organizzatori di pacchetti di viaggio . Sicuramente c è qualcosa da cambiare profondamente in questa impostazione e per tale motivo, come Associazione, stiamo alacremente lavorando all elaborazione di una serie di proposte normative che riequilibrino questa situazione a beneficio di tutta la filiera del turismo organizzato. Presenteremo presto al Ministro Bray ed al Governo un pacchetto di proposte contenente alcune indifferibili modifiche normative e, inoltre, specifiche richieste per una gestione efficace ed equilibrata di simili casi.
Alla domanda su Alitalia e easyJet, rispondiamo che, anche in questo caso, non si sa di cosa si stia parlando. Non abb