Bonus vacanze solo digitale
Franco Vernassa
Bonus vacanze solo digitale Le Entrate hanno fornito le istruzioni operative sul tax credit vacanze previsto dall'articolo 176 del Dl 34/2020 con un provvedimento e una guida. Il provvedimento conferma le disposizioni normative e non chiarisce alcuni punti, tra i quali il ruolo delle agenzie di viaggio e dei tour operator, intermediari abilitati a colloquiare tra il cliente e la struttura ricettiva. Il tax credit consiste, per i nuclei familiari con un Isee non superiore a 40mila euro, in un credito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotto a 300 euro per quelli composti da due persone e a 150 euro per i single da utilizzare dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il provvedimento specifica che la richiesta di accesso e l'erogazione del bonus vacanze vanno effettuate in modalità esclusivamente digitale: sarà quindi necessario che la persona fisica abbia un'identità digitale Spid o una carta di identità elettronica-Cie. Per utilizzare il tax credit è necessario che la persona fisica verifichi preventivamente che la struttura ricettiva aderisca all'agevolazione e accetti il bonus. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che: le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore; il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale (Dm 7 dicembre 2016) o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio sia corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator). Il credito è utilizzabile solo in due parti: l'80% come sconto sul corrispettivo dovuto in accordo con il fornitore (struttura ricettiva) presso cui i servizi sono fruiti e il restante 20% in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi della persona fisica. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento per individuare la natura fiscale dello sconto. Quest'ultimo viene recuperato dal fornitore come credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997) con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Su questo punto sarebbero necessari dei cambiamenti normativi per facilitare la circolazione del credito d'imposta non immediatamente utilizzato o utilizzabile in compensazione, al fine fornire immediata liquidità alle strutture ricettive.
Fonte = IL SOLE 24 ORE 19/06/20