Bonus vacanze esteso al 2021
Il maxiemendamento ha previsto non soltanto la possibilità di utilizzare il tax credit vacanze fi no al 30 giugno 2021 ma ha anche disposto che, ai fi ni della concessione, siano prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020. Il bonus può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella seguente misura massima - 500 euro per nucleo composto da tre o più persone; - 300 euro per nuclei da due persone; - 150 euro per quelli composti da una persona. Per fruire del voucher, le famiglie con un reddito medio-basso dovranno pertanto presentare le domande entro il 31 dicembre 2020. La disposizione che proroga al 2021 l'incentivo prevede che lo stesso sia utilizzabile per una sola volta fi no al 30 giugno 2021. La norma è fi nalizzata a prorogare l'utilizzabilità del bonus, ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al benefi cio. Possono ottenere il contributo i nuclei familiari con Isee fi no a 40 mila euro. Per il calcolo dell'Isee è necessaria la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che contiene i dati anagrafi ci, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fi no al 31 dicembre successivo. Il bonus è fruibile nella misura dell'80% della spesa, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall'albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fi scale). Ai fi ni del riconoscimento del credito: - le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva; - il pagamento del servizio deve avvenire senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Lo sconto applicato all'ospite in possesso del bonus vacanze sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito. Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il relativo codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per usufruire del credito.
Fone = ITALIA OGGI 21/12/20