Bonus vacanze: arrivano i chiarimenti delle Entrate per to e adv
Mentre proseguono le polemiche tra chi sostiene la bontà della misura e chi ne mette in dubbio l’effettiva portata di applicazione, arrivano finalmente i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di utilizzo del bonus vacanze da parte di agenzie di viaggio e tour operator. Il documento emesso pochi giorni fa ribadisce in particolare che in questo caso adv e to possono vendere la struttura solo come attività di intermediazione, applicando quindi il regime di Iva ordinario al 22% alla provvigione.
Quanto alle istruzione per l’attivazione dell’incentivo, il bonus necessita di una procedura di attivazione da parte del fornitore, a cui il cliente finale deve fornire una serie di informazioni, tra cui un “codice univoco (o il relativo Qr-code) che – si legge nelle istruzioni delle Entrate – può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator. In tali casi, è necessario che l’intermediario assicuri l’espletamento delle procedure di cui ai punti 3.5 e seguenti del provvedimento (il testo si riferisce alle procedure di validazione dettagliate nel provvedimento attuativo delle Entrate dello scorso 17 giugno, bdr), comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o il relativo Qr-code), unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale) e all’importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell’inserimento dei predetti dati nell’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”.
“In alternativa – prosegue il documento – qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, l’intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto, nella procedura di cui al punto 3.5 e seguenti del provvedimento. In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Una volta espletata la procedura e ricevuta la conferma dell’esito positivo dell’operazione a sistema, come indicato nel provvedimento, l’operazione non può essere annullata: l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima”.
Fonte = TRAVEL QUOTIDIANO 07/07/20