Bonus vacanze anche sui servizi accessori
La circolare delle Entrate include chi svolge attività stagionale Benedetto Santacroce Franco Vernassa
L'Agenzia risponde alle principali domande degli operatori sul tax credit vacanze con la circolare 18/2020 emanata ieri per quanto riguarda le persone fisiche, le strutture ricettive e gli intermediari (TO e AdV). Ci sembra che le indicazioni dell'Agenzia siano positive e di semplificazione operativa.
Le strutture turistico ricettive vengono individuate con i codici Ateco, sezione 55. Sono inclusi anche i soggetti che svolgono un'attività stagionale, mentre sono esclusi i soggetti con attività occasionale. Dal punto di vista oggettivo, il bonus spetta in relazione a un unico soggiorno purché almeno un giorno cada nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2020.
Il bonus non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno; pertanto nel caso in cui sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il bonus potrà essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti. Ne consegue che l'operazione non può essere oggetto di nota di credito.
Il bonus non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.
Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà:
acquisire il codice univoco (o il QR-code) e inserirlo, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, nell'apposita procedura web dell'agenzia delle Entrate;
indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo dello sconto applicato in base alla norma.
Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento, sia parziale che totale, venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator, che dovranno assicurarsi dell'espletamento della procedura di validazione del bonus comunicando alla struttura turistica ricettiva i dati necessari. Ci si potrà anche avvalere di intermediari, nel caso in il fornitore del servizio turistico non sia una ditta individuale. In questi casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall'articolo 21 del Dpr 633/1972.
Viene confermato che il credito d'imposta:
non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico; è utilizzabile in compensazione
ovvero
può essere ceduto a terzi, anche diversi dai fornitori di beni e servizi, e a intermediari finanziari, con possibilità di successiva cessione da parte dei cessionari, sempre comunicando la cessione sul sito internet dell'agenzia delle Entrate; la conferma della possibilità di cessione del credito, successiva alla prima, permette di monetizzare lo stesso con più agilità e nell'ambito della tracciabilità da parte dell'amministrazione finanziaria. Per la compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 è possibile utilizzare il codice tributo «6915».
Fonte = IL SOLE 24 ORE 04/07/20