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Animatori responsabili dei danni ai villeggianti

Animatori responsabili dei danni ai villeggianti

Nel caso deciso dal giudice, un turista aveva acquistato da un tour operator un pacchetto che prevedeva un soggiorno di una settimana in una struttura ricettiva, corredato da gite, intrattenimento e attività sportive. Giunto al villaggio, l'uomo aveva appreso che il campo di calcio della struttura non era disponibile. Tuttavia gli animatori avevano organizzato una partita di calcio a cinque presso un campetto comunale esterno. I giocatori erano stati fatti entrare attraverso un taglio della rete di recinzione. Una volta in campo, i villeggianti si erano accorti che era in erba sintetica, ma ricoperto di molta sabbia che lo rendeva scivoloso; presentava degli avvallamenti che si intravedevano da lontano e che si apprezzavano bene solo avvicinandosi; in alcuni punti era tagliato e poteva essere alzato, in altri aveva delle pieghe. Dopo i primi minuti di partita, uno dei giocatori era caduto, mettendo un piede in un avvallamento del campo; poiché non era prevista assistenza medica sul posto, uno degli ospiti lo aveva soccorso, portandolo presso il più vicino ospedale. La caduta aveva provocato la frattura delle ossa nasali, che aveva reso necessario un intervento chirurgico e lasciato lesioni permanenti.

Per il risarcimento dei danni, il villeggiante ha citato sia il tour operator, sia l'impresa titolare del villaggio; ma quest'ultima ha chiamato in giudizio la società incaricata dell'animazione. Il tribunale ha escluso che il danno sia riconducibile alla responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio, perché nel pacchetto di vendita non era previsto che vi fosse nel villaggio un campo da calcio, ma vi era solo un generico riferimento ad attività sportive, giochi e tornei. In ogni caso la partita era stata disputata dopo una condotta del tutto singolare riferibile anche all'infortunato, che aveva accettato di entrare in modo non autorizzato in una struttura pubblica; è questa una circostanza imprevedibile, idonea a interrompere il nesso di causalità con la condotta di chi ha venduto il pacchetto.

Per le stesse ragioni il tribunale ha escluso una responsabilità della società proprietaria del villaggio, che aveva affidato la gestione del servizio di animazione a un altro soggetto. Il tribunale ha invece affermato che la società responsabile dell'animazione deve rispondere dell'infortunio perché la scelta di utilizzare un campo esterno non idoneo è una condotta negligente, realizzata nell'ambito di un'obbligazione contrattuale assunta con l'acquisto da parte dei villeggianti della tessera club e con l'adesione al torneo. Il tribunale tuttavia ha ravvisato il concorso di colpa del 50% da parte dell'infortunato, perché le modalità con le quali era entrato in campo e le sconnessioni del manto, in parte evidenti, potevano consentirgli di avvedersi della pericolosità del gioco usando l'ordinaria diligenza. - Fonte: Il Sole 24 Ore (di G. Ton.)