Albergatore e cliente tra obblighi e penali
Ad esempio, è bene rammentare che la caparra richiesta alla prenotazione, salvo diversi accordi, non verrà rimborsata se il cliente non si presenta senza dare preavviso. Diverse strutture indicano in dettaglio le penali applicate in caso di rinuncia, normalmente crescenti via via che ci si avvicina al periodo prenotato. In assenza di una preventiva indicazione contrattuale, però, l'albergatore non potrà sostenere la generica richiesta di una penale da sommare alla caparra già versata.
Se, invece, è l'hotel a essere inadempiente per non aver mantenuto la disponibilità dell'alloggio prenotato, l'albergatore deve procurare al cliente una sistemazione alternativa, di livello pari o superiore a quella originariamente prenotata. Se ciò si rivela impossibile, il turista ha comunque diritto di ottenere la restituzione del doppio della caparra versata alla prenotazione, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente patito a causa del sopravvenuto annullamento della sua prenotazione (articolo 1385 del Codice civile). Nei limiti fissati dagli articoli 1783 e seguenti del Codice civile, l'albergatore è anche responsabile di furto, smarrimento o danneggiamento delle cose che il viaggiatore ha portato con sé in albergo o ha consegnato in custodia all'albergatore.
Se invece la camera risulta priva dei servizi o dei comfort promessi, perché l'albergatore debba rispondere del proprio inadempimento il turista deve raccogliere le prove di quanto lamentato (magari con fotografie o video girati sul posto) per poter poi presentare un formale reclamo allo stesso albergatore, con raccomandata Ar, entro 10 giorni lavorativi dal rientro alla propria residenza. Con lo stesso reclamo, assieme alla restituzione di tutto o di parte del prezzo pagato per l'alloggio, il turista potrà anche chiedere un risarcimento del danno "morale" da vacanza rovinata.
DAL CODICE CIVILE
Cosa dice l'articolo 1783
Responsabilità per le cose portate in albergo.
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. - Fonte: Il Sole 24 Ore (di Maurizio Di Rocco)