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Agenzie viaggio, e-fattura per il voucher monouso

Agenzie viaggio, e-fattura per il voucher monouso

Il tour operator che vende direttamente i biglietti trasmette i dati alle Entrate

Benedetto Santacroce Franco Vernassa

Quali i rapporti Iva tra voucher e agenzie di viaggio/tour operator? Quali i rapporti tra l'articolo 6-ter (buono-corrispettivo monouso) e l'articolo 74-ter (regime speciale del margine per le agenzie di viaggio) per i voucher rilasciati dall'agenzia di viaggio/tour operator? La risposta a interpello 324/2019 delle Entrate tenta di rispondere al quesito lasciando però ancora perplessità tra gli operazioni economici, che continuano ad attendere una circolare di chiarimenti sul tema voucher con focus sulle prestazioni di servizi turistici prestati dalle agenzie/tour operator soprattutto quando interviene una piattaforma di welfare.

Vediamo il quesito nel dettaglio. Un'impresa che svolge attività di trasporto di persone organizza anche viaggi nella laguna veneta tramite una propria agenzia di viaggio, che dal quesito si intuisce essere una propria unità locale.

I biglietti per il tour alle isole vengono venduti con due canali:

a)direttamente con emissione di ricevute fiscali pagate che a fine giornata costituiscono i corrispettivi del giorno;

b)tramite agenzie di viaggio/tour operator che rilasciano al cliente un voucher che viene presentato alla società istante che a sua volta rilascia una ricevuta fiscale intestata all'agenzia/tour operator con l'indicazione di corrispettivo non pagato.

La società istante chiede come comportarsi in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri emergenti dagli scontrini non fiscali emessi direttamente e dei voucher emessi dalle agenzie terze.

Nella risposta, le Entrate forniscono un quadro di sintesi sulla certificazione dei corrispettivi sia in merito alle norme sui buoni-corrispettivo che alle agenzie di viaggio e tour operator. In particolare, l'Agenzia ricorda che: la norma sui corrispettivi telematici riguarda anche il n. 6-bis del comma 1 dell'articolo 22 dell'Iva e cioè «l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo»; l'articolo 74-ter individua il momento impositivo nel pagamento integrale del corrispettivo oppure, se precedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno);  lo stesso articolo 74-ter impone l'obbligo di fattura, tranne l'articolo 22, comma 1, n. 6-bis, senza separata indicazione dell'imposta. In conclusione, per i tour alle isole della laguna, l'istante dovrà procedere alla memorizzazione  e al successivo invio telematico per i biglietti venduti "direttamente" a non soggetti Iva, rilasciando il documento commerciale in base al Dm 7 dicembre 2016. Su richiesta del cliente sarà necessario emettere fattura elettronica quando lo stesso cliente sia un soggetto residente o stabilito in Italia.

Diversa si presenta la situazione, invece, per i tour effettuati dietro presentazione di voucher emessi da agenzie/tour operator terzi. In questo caso l'Agenzia sottolinea che gli stessi, secondo quanto rappresentato, assumono le caratteristiche di monouso con l'applicazione dell'articolo 6-ter, comma 1 del Dpr 633/1972. Conseguentemente «il tour si considera reso nei confronti del soggetto passivo d'imposta che ha emesso il buono e non potrà che essere oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio, nei limiti e con le precisazioni recentemente fornite nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019».

 

Fonte = IL  SOLE 24 ORE 31/07/19