Agenzie e tour operator ancora in cerca di aiuti
La validità del bonus è st ata estesa dal Dl Ristori 1 fino al 30 giugno 2021. Il 20% del bonus è un credito d'imposta Sono state presentate entro il 9 ottobre istanze per un importo complessivo di 710 milioni
Franco Vernassa
Incremento di 400 milioni del Fondo per supportare le agenzie di viaggio (Adv) e i tour operator (To) da parte del Dl 137/2020, mentre nessun ulteriore aumento è presente nel Dl 149/2020 (Ristori bis). Infatti le attività delle Adv e dei To (codici Ateco 791100 e 791200) non rientrano negli allegati 1 e 2, mentre risultano invece agevolati i codici Ateco di attività similari quali le guide e gli accompagnatori turistici (799020) e i servizi di assistenza turistica non svolti da agenzie di viaggio (799019).
Si tratta di una disparità che si ritiene dovrebbe essere sanata in sede di conversione in legge o con un aggiornamento da parte del Mef. Per quanto riguarda l'incremento del Fondo, si segnala che il ministro Franceschini ha già firmato il decreto di ripartizione: 380 milioni saranno destinati alle agenzie di viaggio e ai tour operator; 20 milioni alle guide ed accompagnatori turistici.
Unitamente ai precedenti stanziamenti, il Fondo è ora dotato di 665 milioni di cui 625 milioni alle Adv e ai To a fronte di 7.124 istanze presentate entro il 9 ottobre 2020 per un importo complessivo di circa 710 milioni. Poiché il Dm Mibact del 12 agosto 2020, articolo 3, comma 5 prevede un ricalcolo proporzionale delle risorse disponibili rispetto all'ammontare richiesto da Adv e To, la percentuale di rimborso risulterebbe pari a circa l'88 per cento. Si tratta di risorse importanti, ma non ancora sufficienti.
Con i decreti del 12 agosto 2020, del 2 e 5 ottobre 2020, del 2 novembre 2020 e con un apposito avviso Pubblico, il Mibact ha stabilito le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse per le Adv e i To che esercitano in via primaria o prevalente l'attività identificata dai codici Ateco 79.11 79.12.
Con avviso pubblico del 9 novembre 2020 il Mibact ha pubblicato la lista degli assegnatari dei contributi e il relativo importo teorico richiesto. In base all'articolo 5, comma 3 dell'avviso Pubblico, l'erogazione del contributo sarà effettuata subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa e alla verifica degli inadempimenti in base all'articolo 48- bis del Dpr 602/1973. Dal punto di vista contabile, il principio Oic 12, paragrafo 56 sottolinea che i contributi in conto esercizio sono rilevati nel momento in cui sorge il diritto alla percezione, che può anche essere successivo all'esercizio a cui sono riferiti.
Come previsto dal Dm 12 agosto 2020, l'ammontare del contributo verrà determinato in base ad una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 23 febbraio - 31 luglio 2020 e 23 febbraio - 31 luglio 2019 pari:
al 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila nel periodo di imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti solari);
al 15% per i soggetti con ricavi tra 400mila e un milione nel periodo di imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti solari);
al 10% per i soggetti con ricavi tra un milione e 50milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti solari);
al 5% per realtà con ricavi superiori ai 50milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti solari).
Il contributo integra quanto eventualmente percepito con il contributo a fondo perduto per imprese e autonomi con fatturato inferiore a 5 milioni previsto dall'articolo 25 del Dl 34/2020. In sede di conversione in legge, dovrebbe essere valutata l'estensione del conteggio della perdita di fatturato anche ai restanti cinque mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, invece di limitarsi al periodo 23 febbraio-31 luglio. Come previsto dall'avviso pubblico del 9 novembre 2020, i contributi sono riconosciuti nel rispetto delle previsioni di cui alla sezione 3.12. Nel caso di imprese che subiscano, durante il periodo ammissibile, un calo di fatturato inferiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, i contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (Ue) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Poiché la norma non prevede esplicitamente che il contributo non concorra alla formazione della base imponibile Ires/Irpef e Irap (come quello a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020 a cui può essere assimilato), sarebbe opportuno che l'esclusione fosse espressamente inserita durante la conversione in legge del Dl 137/2020.
Fonte = IL SOLE 24 ORE 13/11/20