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Agenzia delle Entrate: “Il contributo a fondo perduto non è soggetto a tassazione”

Agenzia delle Entrate: “Il contributo a fondo perduto non è soggetto a tassazione”

I contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid, a chi esercita attività d’impresa, professione o è lavoratore autonomo, non sono soggetti a tassazione: è la risposta dell’Agenzia delle Entrate in un recente interpello (il n°521). Il chiarimento deriva da un contributo a fondo perduto percepito nel 2020 a parziale copertura di un finanziamento bancario, chiesto e ottenuto da un’impresa per fronteggiare le difficoltà connesse alla pandemia.

Per tale caso l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto la richiesta nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 bis del decreto Ristori, secondo cui “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fin dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109 del testo unico delle imposte sui redditi”.

Fonte = L'AGENZIA DI VIAGGI 30/07/21