Aerei, il vettore paga per i «problemi tecnici»
Corte Ue
Non sono eventi inaspettati e non possono essere esclusi in modo automatico dall'indennizzo al cliente in caso di cancellazione
I problemi tecnici di un aeromobile inerenti al normale esercizio dell'attività non sono eventi inaspettati. Di conseguenza, non possono essere inclusi, in modo automatico, nelle circostanze eccezionali che esonerano un vettore aereo dal versare l'indennizzo al cliente in caso di ritardo o di cancellazione del volo.
È la Corte di giustizia dell'Unione europea a stabilirlo, nel segno della tutela dei passeggeri. Con la sentenza depositata ieri (causa C257/14), Lussemburgo limita le "vie di fuga" dei vettori nel versamento degli indennizzi alle vittime di ritardi anche quando il guasto è sorto improvvisamente, non è imputabile a carenza di manutenzione e non è emerso durante i regolari controlli.
A rivolgersi alla Corte Ue i giudici olandesi alle prese con il ricorso di una donna che chiedeva una compensazione pecuniaria alla Klm. Il suo volo, da Quito (Ecuador) ad Amsterdam, era arrivatoa destinazione con 29 ore di ritardo. La compagnia si era trincerata dietro un problema tecnico e aveva invocato, a scusante, le circostanze eccezionali. Solo in questi casi, infatti, l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in presenza di circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare adottando tutte le misure necessarieprevede che l'indennizzo non sia corrisposto.
La Corte, proseguendo nel suo percorso di tutela dei passeggeri ha, prima di tutto, precisato che il no all'indennizzo in caso di ritardi o di cancellazione dei voli è una circostanza eccezionale e una deroga al principio generale che obbliga il vettore alla compensazione monetaria. Questo vuol dire che l'eccezione deve essere interpretata in modo restrittivo. Per gli eurogiudici, i problemi tecnici non possono essere inclusi in modo generale tra le circostanze eccezionali tanto più che, nei trasporti, non possono certo essere considerati come eventi inaspettati.
La compagnia imputava il ritardo a un pezzo prematuramente difettoso. Una giustificazione non convincente per la Corte perché si tratta, in ogni caso, di eventi intrinsecamente legati al sistema complesso che caratterizza gli aeromobili. Il vettore, quindi, deve essere prontoa far frontea problemi tecnici e garantire prevenzione, manutenzione e riparazione dei guasti. Non solo. Lussemburgo sbarra la strada al vettore che non può addossare al passeggero, negandogli l'indennizzo, un difetto di fabbricazione del pezzo che ha causato il guasto. In una simile ipotesi, infatti, la compagnia aerea deve agire conto il fabbricante.
Così le conseguenze economiche dovute alla corresponsione dell'indennizzo saranno attenuate, ma certo senza spostare oneri sull'incolpevole passeggero. - di Marina Castellaneta - Fonte. IlSole24Ore