Corrispettivi telematici per le agenzie di viaggio: cosa è esonerato e cosa no
Come sappiamo, tutte le operazioni fiscalmente rilevanti vanno documentate con l’emissione di fattura elettronica, ovvero con l’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. In particolare, la decorrenza di tale ultimo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato, ovvero:
- a) dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- b) dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari (salvo esclusioni previste per determinate tipologie di attività).
Il consulente fiscale dell’Associazione, Avv. Prof. Benedetto Santacroce, www.astoi.com/page/benedetto-santacroce.html, risponde ad alcuni quesiti sull'argomento:
1) Le agenzie di viaggi sono esonerate dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 127/15?
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. n.115 del 18 maggio 2019, sono state individuate le ipotesi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri (“documento commerciale”).
Nello specifico, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del sopracitato decreto, tale obbligo non è previsto (nella prima fase di applicazione), per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 del Dpr del 21 dicembre 1996 n. 696. Sul punto si ricorda che il Dpr n. 696/1996, riordinando tutte le disposizioni precedenti in materia di esonero da certificazione dei corrispettivi a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, contiene un lungo elenco di soggetti esclusi che risponde a logiche differenti nei vari casi. Tra le operazioni rientranti espressamente nell’esonero in esame, nella lett. f) troviamo “le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente”. Queste ultime pertanto vanno annoverate tra le ipotesi per cui il nuovo obbligo non scatta.
Sono altresì esonerate, fino al 31 dicembre 2019, le operazioni collegate e connesse, nonché le operazioni marginali, effettuate in relazione a quelle indicate nel punto precedente o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura (sono considerate marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume di affari dell’anno 2018).
2) In concreto, quali sono per le Agenzie di viaggio le operazioni esonerate e quelle invece assoggettate all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri?
L’esonero si applica:
- ai compensi relativi alle prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente (come ad esempio le fee corrisposte alle agenzie di viaggi per la prenotazione di hotel a nome del cliente, l’emissione di biglietteria, etc);
- ai ricavi derivanti dalle operazioni marginali (ovvero da quelle operazioni che non superano l’1% del volume d’affari complessivo dell’agenzia viaggi dell’anno 2018) relativi alle attività di organizzazione di servizi turistici (come ad esempio gite turistiche, escursioni, visite della città, polizze assicurative, etc). Si badi che tale esonero vale solo fino al 31.12.2019.
Per le operazioni non comprese nell’esonero occorre procedere con la emissione del documento commerciale, fermo restando l’opportuno distinguo temporale 1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020. Tuttavia, in caso si emissione della fattura, tali operazioni non vedranno la gestione dei corrispettivi telematici.
Dovranno quindi essere documentati tramite documento commerciale i ricavi di vendita riguardanti singoli servizi turistici venduti al cliente dall’agenzia di viaggi a proprio nome e per proprio conto (come ad esempio servizi turistici, prenotazioni di hotel, trasporti), sempreché non venga emessa fattura nei confronti del soggetto privato.
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