Copertura insolvenza-fallimento: soggetti obbligati e conseguenze
Il consulente legale dell'Associazione, Avv. Silvana Durante, https://www.astoi.com/page/silvana-durante.html, approfondisce il tema dell'obbligo della copertura per fallimento o insolvenza.
L’argomento risponde all’evoluzione della normativa contenuta nel Codice del Turismo a seguito del recepimento della Direttiva Europea del 2015, n. 2302, resa esecutiva in Italia dal 1 luglio 2018.
La Direttiva ha stabilito che tutti gli Stati membri debbano garantire che i viaggiatori - che acquistano un pacchetto o dei servizi turistici collegati - siano pienamente protetti in caso d'insolvenza dell’organizzatore. L’articolo 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), per come modificato a seguito dell’attuazione della citata Direttiva, ha recepito la disposizione europea estendendo l’efficacia e la portata della protezione anche ai venditori stabiliti sul territorio nazionale.
La ratio di tale estensione risiede nel fatto che i venditori ricevono il denaro dai loro clienti/mandanti per l’acquisto di un pacchetto turistico o di un servizio turistico collegato e, pertanto, devono fornire ai clienti/viaggiatori la garanzia che quelle somme verranno loro restituite, ove dovesse verificarsi una situazione di insolvenza o fallimento in capo allo stesso venditore.
Il Legislatore Europeo ha posto altresì a carico degli Stati l’onere di provvedere affinché la protezione sia efficace. L'efficacia implica che la protezione sia disponibile non appena, in conseguenza di problemi di liquidità dell’organizzatore - o del venditore - i servizi turistici non possono o non potranno essere eseguiti, o potranno essere eseguiti solo in parte, o quando i prestatori di servizi richiedano ai viaggiatori di sostenerne i costi.
Gli estremi della polizza assicurativa, della garanzia bancaria o di altra forma di garanzia costituita ad esempio da un fondo appositamente creato attraverso l’unione di organizzatori o intermediari in consorzi o altre forme associative, devono essere comunicati al viaggiatore e alla Pubblica Amministrazione deputata a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge per lo svolgimento dell’attività di "agenzia di viaggi e turismo".
L’organizzatore o il venditore che contravviene alle disposizioni in materia di protezione contro il rischio di insolvenza o fallimento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria cha va da un minimo di € 4.000,00 ad un massimo di € 20.000,00.
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